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FISIOTERAPISTI, Massaggiatori, Massofisioterapisti e Terapisti della Riabilitazione non Vedenti

1 Introduzione
1.1 Cenni storici
2 Aventi diritto
2.1 Definizione di cecità
2.2 Documentazione richiesta
3 Scuole
3.1 scuola per massofisioterapisti non vedenti
3.2 Scuole per terapisti della riabilitazione
4 Albo professionale
5 Obblighi dei Datori di lavoro
5.1 Massofisioterapisti
5.2 Terapisti della riabilitazione
6 Profilo professionale
7 Modalità per il collocamento
8 Rapporto di lavoro e norme di tutela
9 Benefici pensionistici
10 Vigilanza
10.1 Vigilanza generale
10.2 Titolarità dell'UIC di rappresentanza
11 Libera Professione
12 Question IVA
13 Pubblicità
14 Problemi attuali e futuri
15 Profilo professionale del "Fisioterapista"
16 Appendice Normativa
16.1 Indice Cronologico
16.2 Guida Normativa per massofisioterapisti e fisioterapisti



1 Introduzione

La complessita' della materia e la sua continua evoluzione hanno richiesto una esposizione sintetica che tiene conto pero' delle esigenze pratiche cui la presente scheda e' finalizzata nonche' dei suoi destinatari.

1.1 Cenni storici

La figura del massaggiatore fu introdotta nel 1918 quando gli ospedali militari introdussero il ruolo di massaggiatori per non perdere in tempo di pace le esperienze accumulate durante la guerra nel recupero dei feriti, nella loro riabilitazione e recupero funzionale; fu cosi' che il massaggio fu elevato ad arte ausiliaria sanitaria.
I primi corsi pratici per massaggi vennero autorizzati presso la Regia Scuola professionale annessa all'istituto nazionale per ciechi adulti di Firenze istituito con R'D. 13-11-1924 T.U. n. 2349.
Il massaggiatore ricompare poi nella legge del 23-6-1927 n. 1264, nella quale si riconosce la figura di massaggiatore al minorato della vista, nel R.D. del 31-5-1928, n. 1334, nel testo unico delle leggi del 27-7-1934, n. 1265, nella circolare del Ministero degli Interni del 5-7-1928 n. 20.400/3 e successivamente nel R.D. 26-2-1941. La legge 15-6-1950, n. 376, istituisce presso gli ospedali ruoli organici di massaggiatori da assegnare ad abilitati presso scuole autorizzate, da destinare con preferenza ai ciechi.
L'istituzione della scuola per massofisioterapisti non vedenti e' avvenuta con legge 5 luglio 1961 n. 570.


2 Aventi diritto

2.1 Definizione di cecita'

Per poter frequentare un corso per massofisioterapisti e conseguire successivamente l'iscrizione all'Albo nazionale e' necessario essere ciechi assoluti o avere un residuo visivo non superiore ad un decimo in entrambi gli occhi con eventuale correzione.
Quanto sopra e' richiamato dalla legge 21 luglio 1961, n. 686, dall'art. 6 della legge 2 aprile 1968, n. 482 e dalla legge 12 marzo 1999, n. 68 art. 1, comma 2.
Le norme che definiscono lo status di non vedente (il legislatore preferisce usare l'espressione: "Privi della vista") risultano estremamente chiare e, tuttavia, non si puo' fare a meno di segnalare il tentativo di simulazione allo scopo di ottenere l'ammissione ai corsi, l'iscrizione all'Albo professionale ed infine l'assunzione obbligatoria.
Pertanto l'UIC deve vigilare perche' vengano evitati tali possibili abusi.
La materia viene spesso trattata in sordina a causa di un ingiustificato senso socio-umanitario che in definitiva danneggia l'intera categoria anche sotto il profilo dell'immagine.

2.2 Documentazione richiesta

La certificazione attestante la cecita' deve essere rilasciata dalla USL di competenza, la quale deve altresi' dichiarare che l'aspirante e' esente da altre minorazioni che potrebbero impedire l'espletamento della funzione di massofisioterapista (art. 9 della legge n. 686/61).


3 Scuole

Si possono frequentare piu' scuole con modalita' di accesso diverse:

3.1 Scuola per massofisioterapisti non vedenti

Puo' essere statale (Istituti per i ciechi "A. Nicolodi" di Firenze e "P.Colosimo" di Napoli) oppure autorizzata dalle Regioni: gestita dagli Istituti per ciechi di Padova, Catania e Palermo.
Ha durata triennale. Si accede con il titolo di licenza media inferiore e la si puo' frequentare dai quattordici anni di eta'.
Il programma prevede lo studio dell'anatomia, fisiologia umana, con particolare riferimento alla conoscenza dell'apparato locomotore, cardiorespiratorio, della traumatologia, ortopedia, geriatria, neurologia, reumatologia, ecc.
Il tutto finalizzato al recupero funzionale e motorio dei pazienti che abbiano avuto lesioni piu' o meno gravi di queste funzioni.
Ai partecipanti a dette scuole e' richiesta particolare abilita' intellettiva, autonomia negli spostamenti e notevole capacita' manuale.
I programmi di dette scuole sono da ricondursi ai decreti ministeriali della Pubblica Istruzione del 10 febbraio 1974 e 7 settembre 1976.

3.2 Scuola per terapisti della riabilitazione

Non esiste la definizione di terapista della riabilitazione non vedente, nel senso che il diploma di terapista della riabilitazione e' uguale sia per i vedenti che per i non vedenti. Esistono scuole universitarie e scuole regionali autorizzate.
Si accede con il titolo di licenza media superiore ed essendo scuole a numero chiuso si accede previo superamento di esame di ammissione. La prova e' costituita da domande di cultura generale e in alcune scuole regionali anche da una prova psicoattitudinale.
Si ricorda che e' prevista per i concorrenti non vedenti la possibilita' di avvalersi, a domanda, durante le prove scritte, di una persona vedente messa a disposizione dalla commissione d'esame (Regio Decreto 4 maggio 1925, n. 653, art. 102).
I programmi delle scuole regionali sono dettati dal D.M. 10 febbraio 1974, mentre quelli delle universita' sono rintracciabili nei vari decreti che istituiscono le scuole in ogni singola universita'. Entrambe le scuole hanno durata triennale e i programmi sono piu' o meno simili e prevedono specializzazioni che sono generalmente o in ortopedia o in neurologia.
Dette scuole sono istituite presso le USL dei capoluoghi di provincia ed altre che comprendono centri ospedalieri di particolare importanza.
La Regione Liguria ha deliberato di riservare due posti ai terapisti della riabilitazione non vedenti presso la scuola dell'USL n. 13 (delibera G.R. 2952 prot. 48093 del 5 agosto 1987) e da anni l'Universita' di Padova accoglie fra i suoi allievi dei non vedenti senza creare pregiudiziali, cosi' pure l'Universita' di Brescia.
L'Istituto Professionale di Stato per l'Industria e l'Artigianato "A. Nicolodi" di Firenze e la Facoltà di Medicina e Chirurgia della locale Università hanno stipulato nel 1999 apposita convenzione per l'attivazione del diploma universitario (DU) in fisioterapia riservato agli studenti non vedenti in possesso del diploma di istruzione secondaria (maturità). La possibilità per gli aspiranti fisioterapisti non vedenti di iscriversi alla
Facoltà di Medicina e Chirurgia per il conseguimento della laurea in fisioterapia è consentita in molte delle Università, ultima delle quali quella di Bari.
E' consigliabile comunque chiedere ai fisioterapisti del luogo dove siano ubicate le scuole piu' vicine e quali siano le prove di accesso, poiche' la legge e le normative in proposito sono sempre in evoluzione.


4 Albo professionale

Attualmente si parla di due albi professionali:
• albo professionale per massaggiatori e massofisioterapisti non vedenti previsto dalla legge 21 luglio 1961, n. 686, art. 8, dove sono iscritti a domanda i massofisioterapisti non vedenti che vogliano lavorare alle dipendenze di un ente pubblico o di un ente privato. E' consigliabile comunque a tutti i diplomati l'iscrizione all'albo poiche' solo cosi' sono identificabili di fronte alla legge in una categoria di professionisti.
Si fa presente che l'iscrizione all'albo nazionale dei massofisioterapisti e' requisito indispensabile per usufruire del collocamento obbligatorio (Legge n. 403/71, art. 2).
L'albo e' tenuto presso il Ministero del Lavoro e Previdenza Sociale e i documenti necessari per l'iscrizione sono: certificato di licenza media inferiore, certificato di diploma di massofisioterapista non vedente e certificato oculistico che attesti la cecita' (art. 9 legge 686/1961).
• l'albo nazionale per i terapisti della riabilitazione non vedenti previsto dalla legge (11 gennaio 1994 n. 29), al quale sono iscritti a domanda tutti i terapisti della riabilitazione non vedenti e, a domanda, tutti i massofisioterapisti con almeno cinque anni di servizio nella qualifica come prescritto dal Decreto n. 775/94 del Ministero del Lavoro di intesa con il Ministero di Grazia e Giustizia sul regolamento recante norme per l'iscrizione e la cancellazione dall'albo professionale nazionale dei terapisti della riabilitazione non vedenti.


5 Obblighi dei datori di lavoro

5.1 Massofisioterapisti

• Pubblico: tutti gli ospedali, universita', USL ecc. che abbiano almeno 200 posti letto devono assumere un massofisioterapista diplomato non vedente anche in deroga ai divieti di assunzione (legge n. 403 del 19 maggio 1971, art. 2). Detta legge prevede ancora che a partire da 700 posti letto e ad ogni 300 posti in piu' o frazione superiore a 200 posti si debba assumere un altro massofisioterapista non vedente: e ancora un massofisioterapista non vedente ad ogni 50 posti letto in reparti specializzati in recupero e cure riabilitative.
• Privato: La stessa normativa vale anche per l'ente privato.

5.2 Terapisti della riabilitazione

• Pubblico: Per i terapisti della riabilitazione la legge 11 gennaio 1994, n. 29, prevede il cinque per cento di ogni organico di ciascun reparto o ambulatorio di riabilitazione di ogni ULSS (art. 4, comma 1).
• Privato: un terapista della riabilitazione ogni 35 dipendenti (art. 4 comma 3 legge 11 gennaio 1994). Per coloro i quali non dovessero ottemperare alle disposizioni delle due leggi contemplate in questo paragrafo e nella 686/1961 esistono delle sanzioni previste dall'art. 5 della legge 11 gennaio 1994 e dagli artt. 4 e 6 della legge 21 luglio 1961, n. 686.


6 Profilo professionale

Fin dalla nascita ufficiale della professione, che risale al 1924, il massaggiatore e, successivamente, il massofisioterapista, sono stati inquadrati a livello dell'infermiere generico; successivamente con l'art. 3 della legge 21 luglio 1961, n. 686, sono stati inquadrati a livello delle infermiere professionali.
Con il D.P.R. n. 761 del 20-12-1979 il profilo professionale e' divenuto quello del tecnico sanitario con funzioni di riabilitazione, operatore professionale di prima categoria (Allegato quadro N).
Con l'entrata in vigore dell'accordo nazionale unico della Sanita' 1 gennaio 1983-30 giugno 1985 si e' assistito allo sdoppiamento dei profili: i massofisioterapisti conservano il trattamento economico di operatore di primo livello ma assumono il profilo giuridico di operatore sanitario di seconda categoria.
Rimangono inquadrati nella prima categoria solo quelli in servizio prima del 20-12-1979. Il decreto che regola i profili professionali e' il D.P.R. 7 settembre 1984 n. 821, artt. 13 e 22.
I recenti Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro per il Comparto Sanità collocano il massaggiatore e massofisioterapista esperto nel profilo "C" come categoria ad esaurimento.


7 Modalita' per il collocamento al lavoro

L'assunzione presso il datore di lavoro pubblico avviene generalmente a mezzo concorso. Nel privato generalmente l'assunzione e' nominativa.
I trasferimenti tra pubblico e pubblico sono previsti dai contratti di lavoro, mentre i trasferimenti tra privato e pubblico e viceversa non sono possibili.
Le leggi nn. 686/61, art. 7, 29/94, art. 5, prevedono il controllo delle assunzioni da parte del Ministero del lavoro e le relative sanzioni.


8 Rapporto di lavoro e norme di tutela

I principali contratti che interessano la categoria sono: quello della sanita' pubblica, quello della sanita' privata, quello del terziario e servizi per i dipendenti da ambulatori convenzionati e quello dello Stato per i dipendenti degli ospedali militari.


9 Benefici pensionistici

L'art. 2 della legge n. 120/91 risolve i problemi in materia di benefici pensionistici.
L'INPS ha emanato ai fini dell'applicazione della legge n. 120/91 la circolare n. 173 dello stesso anno.
Il beneficio di quattro mesi di contribuzione figurativa - precisa l'INPS stesso - "deve essere considerato sia ai fini della determinazione dell'anzianita' contributiva sia ai fini dell'anzianita' assicurativa".
Ora, e' lecito presentare domanda da parte degli interessati


10 Vigilanza

10.1 Vigilanza generale

La vigilanza del pieno rispetto delle norme piu' volte citate inerenti al collocamento, le modalita' e gli obblighi sono demandate alle Provincie che la esercitano oer mezzo dei propri Uffici competenti.

10.2 Titolarita' dell'UIC di rappresentanza

Qualora nell'iter di assunzione del massofisioterapista non vedente, nonostante l'obbligo di legge, si debba adire la via legale, si rammenta che, oltre all'interessato, l'UIC ha titolo di intervento in base all'art. 7 della legge 686/61 che stabilisce: "... i ciechi diplomati in possesso del certificato di avviamento al lavoro rilasciato dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, o l'Unione Italiana dei Ciechi, possono adire gli organi amministrativi o giurisdizionali...". In proposito si rammenta che le Sezioni Provinciali UIC hanno l'obbligo di tutelare i diritti dei massofisioterapisti disoccupati utilizzando la suddetta legittimazione che pone la nostra Associazione in una particolare condizione privilegiata.


11 Libera professione

L'apertura di uno studio per massofisioterapista o terapista della riabilitazione che intenda svolgere attivita' senza l'ausilio di apparecchiatura e' regolamentata dal R.D. 126 del 27- 7-1934, art. 193; chi invece voglia aprire uno studio dove e' contemplato l'uso di apparecchiature anche saltuariamente dovra' sottostare alle norme contenute nell'art. 194 del gia' citato R'D'. In entrambi i casi e' consigliabile, visto il continuo mutamento degli umori dei nostri politici nazionali e regionali, interpellare direttamente gli uffici delle ULSS di appartenenza per territorio dell'ambulatorio, l'ufficio tecnico, l'ufficio dei vigili urbani del comune e l'Assessorato alla sanita' della regione.
Altra nota dolente e' la presenza o meno del direttore sanitario dell'ambulatorio: la legge 403 del 19-5-1971, art. 1, e il decreto ministeriale 7-9-1976 sembrano escluderla e in tal senso sono state interpretate dal tribunale amministrativo della regione Liguria nella sentenza del 21-2-1980.Successivamente si e' espressa la quarta sezione del Consiglio di Stato con sentenza n. 456 del 23-11-1985.
A voler redimere la questione sembra essere arrivata la legge n. 29/94 che da' una interpretazione a favore dell'autonomia del terapista della riabilitazione.


12 Questione I.V.A.

Il decreto ministeriale 2-2-1994 ha posto finalmente fine all'annosa questione I.V.A.: i massaggiatori, i massofisioterapisti e i terapisti della riabilitazione assieme ad altre figure sono esentati dal pagamento della citata tassa se le prestazioni effettuate sono il risultato di una prescrizione medica, altrimenti le prestazioni saranno soggette all'imposta del 19%. Va da se' che le prescrizioni originali vanno trattenute dall'operatore che fornira' al paziente copia di esse. E' consigliabile, per quanto riguarda questi due ultimi articoli, servirsi di un buono studio di consulenti commerciali. Tale materia è stata aggiornata a seguito del decreto del Ministero della Salute 17 maggio 2002 in G.U. Serie Generale n. 189 del 13/08/2002 recante "Individuazione delle prestazioni sanitarie esenti dall'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto".


13 Pubblicita'

La pubblicita' di uno studio o di una professione e' consentita avvalendosi delle disposizioni previste in materia e comunque e' regolamentata dalla legge 5-2-1992, n. 175.


14 Problemi attuali e futuri

Il problema piu' scottante della categoria e' legato al collocamento giuridico ed economico dei dipendenti, sia pubblici che privati, poiche' la legge 686/61 inquadrava i massaggiatori e i massofisioterapisti a livello economico e giuridico pari a quello dell'infermiere professionale.
Attualmente il massofisioterapista non vedente e' inquadrato a livello economico al pari del terapista della riabilitazione ed a livello giuridico al pari di un infermiere generico.
Questa dualita' lo pone al centro di innumerevoli polemiche all'interno dell'ambiente di lavoro dove si vede relegato a lavori di manovalanza e di scarsa rappresentativita'. Le continue sollecitazioni dei terapisti della riabilitazione verso la laurea e il diploma di minilaurea pongono l'Unione in difficolta' nel continuare a sostenere il pari livello.
Il Ministero della Sanita' attualmente intende realizzare una figura professionale unica del riabilitatore; di conseguenza l'Unione cerca di inserirsi in questo progetto.
Comunque si consiglia ai giovani non vedenti il prosieguo della scuola fino al conseguimento della maturita' per poi ottenere eventualmente il diploma di terapista della riabilitazione.
Resta sempre irrisolto il problema dell'aggiornamento professionale che tanta importanza ha nel prosieguo della carriera professionale di ognuno di noi.


15 Profilo professionale del "Fisioterapista"

Il Ministro della Sanita' ha firmato in data 14 settembre 1994 n. 741 il decreto concernente la individuazione della figura e relativo profilo professionale del "fisioterapista" che viene qui di seguito riportato:
Articolo 1
1. E' individuata la figura del fisioterapista con il seguente profilo: il fisioterapista e' l'operatore sanitario, in possesso del diploma universitario abilitante, che svolge in via autonoma, o in collaborazione con altre figure sanitarie, gli interventi di prevenzione, cura e riabilitazione nelle aree della motricita', delle funzioni corticali superiori, e di quelle viscerali, conseguenti a eventi patologici, a varia eziologia, congenita od acquisita.
2. In riferimento alla diagnosi ed alle prescrizioni del medico, nell'ambito delle proprie competenze, il fisioterapista:
. b) pratica autonomamente attivita' terapeutica per la rieducazione funzionale delle disabilita' motorie, psicomotorie e cognitive utilizzando terapie fisiche, manuali, massoterapiche e occupazionali;
. c) propone l'adozione di protesi ed ausili, ne addestra all'uso e ne verifica l'efficacia;
. d) verifica le rispondenze della metodologia riabilitativa attuata agli obiettivi di recupero funzionale.
3. Svolge attivita' di studio, didattica e consulenza professionale, nei servizi sanitari ed in quelli dove si richiedono le sue competenze professionali.
4. Il fisioterapista, attraverso la formazione complementare, integra la formazione di base con indirizzi di specializzazione nel settore della psicomotricita' e della terapia occupazionale:
. a) la specializzazione in psicomotricita' consente al fisioterapista di svolgere anche l'assistenza riabilitativa sia psichica che fisica di soggetti in eta' evolutiva con deficit neurosensoriale o psichico;
. b) la specializzazione in terapia occupazionale consente al fisioterapista di operare anche nella traduzione funzionale della motricita' residua, al fine dello sviluppo di compensi funzionali alla disabilita', con particolare riguardo all'addestramento per conseguire l'autonomia nella vita quotidiana, di relazione (studio-lavoro-tempo libero), anche ai fini dell'utilizzo di vari tipi di ausili in dotazione alla persona o all'ambiente.
5. Il percorso formativo viene definito con Decreto del Ministero della Sanita' e si conclude con il rilascio di un attestato di formazione specialistica che costituisce titolo preferenziale per l'esercizio delle funzioni specifiche nelle diverse aree, dopo il superamento di apposite prove valutative. La natura preferenziale del titolo e' strettamente legata alla sussistenza di obiettive necessita' del servizio e recede in presenza di mutate condizioni di fatto.
6. Il fisioterapista svolge la sua attivita' professionale in strutture sanitarie, pubbliche o private, in regime di dipendenza o libero-professionale.
Articolo 2
1. Il diploma universitario di fisioterapista conseguito ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, abilita all'esercizio della professione.
Articolo 3
1. Con decreto del Ministro della sanita' di concerto con il Ministro dell'Universita' e della ricerca scientifica e tecnologica sono individuati i diplomi e gli attestati conseguiti in base al precedente ordinamento, che sono equipollenti al diploma universitario di cui all'articolo 2 ai fini dell'esercizio della relativa attivita' professionale e dell'accesso ai pubblici uffici.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.


APPENDICE NORMATIVA

INDICE CRONOLOGICO



Inquadramento giuridico generale
Legge 23 giugno 1927, n. 1264
Disciplina delle arti ausiliarie delle professioni sanitarie (Testo incorporato nel successivo R. D. 1265/1934)

Regio decreto 31 maggio 1928, n. 1334 (in Gazz. Uff., 4 luglio, n. 154). -- Regolamento per l'esecuzione della legge 23 giugno 1927, n. 1264, sulla disciplina delle arti ausiliarie delle professioni sanitarie. - (in particolare artt. 1 e 3)

Regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 (in Gazz. Uff., 9 agosto 1934, n. 186, s.o.). -- Approvazione del testo unico delle leggi sanitarie - (in particolare artt. 99 e ss., 140 e ss. e 194 e 201)

Legge 28 dicembre 1950, n. 1055 (in Gazz. Uff., 9 gennaio, n. 6). -- Tutela sanitaria delle attività sportive. (art. 2) - abrogata dalla successiva L. 1099/71)

Legge 19 maggio 1971, n. 403 (in Gazz. Uff., 30 giugno 1971, n. 162). -- Nuove norme sulla professione e sul collocamento dei massaggiatori e massofisioterapisti ciechi

Decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4 (in Gazz. Uff., 19 gennaio 1972, n. 15, s.o.). -- Trasferimento alle Regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative statali in materia di assistenza sanitaria ed ospedaliera e dei relativi personali ed uffici

Legge 23 dicembre 1978, n. 833 (in Gazz. Uff., 28 dicembre 1978, n. 360, s.o.). -- Istituzione del servizio sanitario nazionale - (in particolare art. 43)

Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (in Gazz. Uff., 30 dicembre 1992, n. 305, s.o.). -- Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421

Decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517 (in Suppl. ordinario alla Gazz. Uff., n. 293, del 15 dicembre). -- Modificazioni al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, recante riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421.

Legge 11 gennaio 1994, n. 29 (in Gazz. Uff., 18 gennaio 1994, n. 13). -- Norme in favore dei terapisti della riabilitazione non vedenti

Decreto ministeriale 14 settembre 1994, n. 741 (in Gazz. Uff., 9 gennaio 1995, n. 6). -- Regolamento concernente l'individuazione della figura e del relativo profilo professionale del fisioterapista.

Decreto ministeriale 22 dicembre 1994, n. 775 (in Gazz. Uff., 31 agosto 1995, n. 203). -- Regolamento recante norme per l'iscrizione e la cancellazione dall'albo professionale nazionale dei terapisti della riabilitazione non vedenti.

Legge 26 febbraio 1999, n. 42 (in Gazz. Uff., 2 marzo 1999, n. 50). -- Disposizioni in materia di professioni sanitarie.

Decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229 (in Gazz. Uff., 16 luglio 1999, n. 165, s.o.). -- Norme per la razionalizzazione del Servizio sanitario nazionale, a norma dell'articolo 1 della legge 30 novembre 1998, n. 419. (modifica ulteriormente il D. Lgs. 502/92).


Formazione professionale

Regio decreto 13 novembre 1924, n. 2349 (in Gazz. Uff. 3 marzo 1925, n. 51) - Riordinamento della Regia scuola professionale per ciechi adulti in Firenze. (Testo non disponibile)

Legge 5 luglio 1961, n. 570 (in Gazz. Uff., 19 luglio, n. 177). - Istituzione della Scuola nazionale professionale per massofisioterapisti ciechi dell'Istituto statale d'istruzione professionale per ciechi annesso all'Istituto nazionale dei ciechi «Vittorio Emanuele II» di Firenze.

Decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1968, n. 1406 (in Suppl. ordinario alla Gazz. Uff. n. 47, del 21 febbraio). -- Regolamento, programmi ed orari di insegnamento della Scuola nazionale professionale per massofisioterapisti ciechi di Firenze.

Decreto del Presidente della Repubblica 1° giugno 1970, n. 1399 (in Gazz. Uff., 16 marzo, n. 67). -- Riordinamento dell'Istituto d'istruzione professionale per ciechi di Napoli. (Testo non disponibile)

Decreto del Presidente della Repubblica 1° giugno 1970, n. 1400 (in Gazz. Uff., 16 marzo, d'istruzione professionale per ciechi di Firenze. (Testo non disponibile)

Legge 30 marzo 1971, n. 118 (in Gazz. Uff., 2 aprile 1971, n. 82). -- Conversione in legge del decreto-legge 30 gennaio 1971, n. 5 e nuove norme in favore dei mutilati ed invalidi civili (In particolare art. 5).

Decreto Ministeriale 10 febbraio 1974 (in Gazz. Uff., 12 aprile, n. 97). -- Riconoscimento delle scuole per la formazione dei terapisti della riabilitazione.

Legge 21 dicembre 1978, n. 845 (in Gazz. Uff., 30 dicembre 1978, n. 362). -- Legge-quadro in materia di formazione professionale.

Legge 21 febbraio 1980, n. 28 (in Gazz. Uff., 25 febbraio 1980, n. 54). -- Delega al Governo per il riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione, e per la sperimentazione organizzativa e didattica (in particolare art. 12).

Decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162 (in Supp. Ord. Alla Gazz. Uff. 17 aprile, n. 105) - Riordinamento delle scuole dirette a fini speciali, delle scuole di specializzazione e dei corsi di perfezionamento (in particolare art. 3).

Legge 19 novembre 1990, n. 341 (in Gazz. Uff., 23 novembre 1990, n. 274). -- Riforma degli ordinamenti didattici universitari (in particolare art. 9)

Decreto Ministeriale 25 febbraio 1991 (in Gazz. Uff., 27 marzo, n. 73). -- Ordinamento didattico delle scuole universitarie dirette a fini speciali per terapisti della riabilitazione.

Decreto Legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 (in Gazz. Uff. 18 febbraio, n. 40) - Attuazione della direttiva n. 89/48/CEE relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di una durata minima di tre anni.

Decreto Ministeriale 31 marzo 1992 (in Gazz. Uff., 2 ottobre, n. 232). -- Modificazioni all'ordinamento didattico universitario relativamente al corso di diploma universitario di terapisti della riabilitazione.

Decreto Ministeriale 24 luglio 1996 (in Supp. Ord. Alla Gazz. Uff. 14 ottobre, n. 241) -- Approvazione della tabella XVIII-ter recante gli ordinamenti didattici universitari dei corsi di diploma universitario dell'area sanitaria, in adeguamento dell'art. 9 della legge 19 novembre 1990, n. 341

Legge 5 novembre 1996, n. 573 (in Gazz. Uff., 12 novembre, n. 265). -- Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 settembre 1996, n. 475, recante misure urgenti per le università e gli enti di ricerca e decreto-legge 13 settembre 1996, n. 475 (in Gazz. Uff., 16 settembre, n. 217). -- Misure urgenti per le università e gli enti di ricerca - (in particolare art. 4)

Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (in Gazz. Uff., 21 aprile 1998, n. 92, s.o.). -- Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della l. 15 marzo 1997, n. 59 - (in particolare Titolo IV - art. 124)

Decreto ministeriale 10 luglio 1998 (in Gazz. Uff., 15 luglio 1998, n. 163). -- Proroga dello svolgimento dei corsi di formazione professionale di massofisioterapista per non vedenti.

Varie
Legge 26 ottobre 1971, n. 1099 (in Gazz. Uff., 23 dicembre 1971, n. 324). -- Tutela sanitaria delle attività sportive - (in particolare art. 8)

Decreto Ministeriale 5 luglio 1975 (in Suppl. ordinario alla Gazz. Uff. n. 259, del 29 settembre). -- Determinazione delle materie fondamentali di insegnamento per quanto concerne i corsi per massaggiatori sportivi.

Legge 5 febbraio 1992, n. 175 (in Gazz. Uff., 29 febbraio 1992, n. 50). -- Norme in materia di pubblicità sanitaria e di repressione dell'esercizio abusivo delle professioni sanitarie

Decreto Ministeriale 15 aprile 1994 (in Gazz. Uff., 10 maggio 1994, n. 107). -- Determinazione dei criteri generali per la fissazione delle tariffe delle prestazioni di assistenza specialistica, riabilitativa ed ospedaliera.

Decreto Ministeriale 3 maggio 1994 (in Gazz. Uff. 11 maggio 1994, n. 108) - Determinazione delle attrezzature tecniche e strumentali degli esercenti le arti ausiliarie sanitarie.

Decreto ministeriale 16 settembre 1994, n. 657 (in Gazz. Uff., 30 novembre 1994, n. 280). -- Regolamento concernente la disciplina delle caratteristiche estetiche delle targhe, insegne e inserzioni per la pubblicità sanitaria.

Legge 31 dicembre 1996, n. 675 (in Gazz. Uff., 8 gennaio 1997, n. 5, s.o.). -- Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali - (in particolare artt. 22 e 23)

Decreto Ministeriale 20 ottobre 1998 (in Gazz. Uff. 5 gennaio 1999, n. 3). - Individuazione delle patologie assoggettate a specifiche modalità prescrittive delle prestazioni ambulatoriali di medicina fisica e riabilitazione.

Codice Civile - articoli da 2222 a 2228.


GUIDA NORMATIVA PER MASSOFISIOTERAPISTI E FISIOTERAPISTI


Premessa
L'excursus sulle disposizioni normative che disciplinano la figura del massofisioterapista e del fisioterapista, con particolare riferimento all'esercizio della libera professione, si presenta particolarmente difficile a causa del numero e della complessità delle disposizioni interessate, ciascuna delle quali non può essere presa in considerazione separatamente dalle altre.
L'arco di tempo considerato, che va dal 1924 ad oggi, rende impossibile effettuare un esame approfondito delle decine di disposizioni particolareggiate esistenti (senza contare la ancora più copiosa legislazione regionale che conta centinaia di provvedimenti), per cui viene svolto un breve esame della normativa fondamentale, rimandando all'appendice normativa per la consultazione dei testi integrali (o in stralcio) presentati in ordine cronologico.
In massima sintesi, la materia può essere suddivisa in tre settori fondamentali: l'inquadramento giuridico in generale, la formazione professionale, tematiche varie.
La legislazione in materia fiscale e previdenziale costituisce oggetto di uno studio a parte.

Inquadramento giuridico in generale
I provvedimenti di più antica data in materia, che tuttora conservano almeno parzialmente il loro vigore, sono la Legge 23.6.1927, n. 1264, il cui testo è stato incorporato nel successivo Regio Decreto 27.71934, n. 1265 (che approva il testo unico delle leggi sanitarie), nonché il Regio Decreto 31.5.1928, n. 1334 che ne costituisce il regolamento applicativo.
Del R. D. 1265/1934 vanno tenuti presenti, in particolare, gli articoli 99 e seguenti che riguardano l'esercizio delle professioni e delle arti sanitarie sottoposte a vigilanza; gli articoli 140 e seguenti in materia di licenze per l'esercizio delle arti ausiliarie e l'articolo 201 in materia di pubblicità sanitaria (su cui v. più ampiamente oltre). Il regolamento applicativo detta disposizioni di maggiore dettaglio, soprattutto in materia di licenze ed autorizzazioni.
Per i massaggiatori ed i massofisioterapisti ciechi la disposizione successiva di maggiore interesse è la Legge 19.5.1971, n. 403 che, oltre a dettare norme in materia di collocamento obbligatorio, definisce la possibilità di esercitare la libera professione, indicando nel dettaglio i titoli di studio necessari.
Per la Legge 23.12.1978, n. 833, che ha istituito il servizio sanitario nazionale, si può fare riferimento all'articolo 43 che demanda alla legge regionale la disciplina delle autorizzazioni e della vigilanza in materia di istituzioni sanitarie di carattere privato. Tale normativa si ricollega al più generale trasferimento di funzioni dallo Stato alle Regioni attuato, in materia di assistenza sanitaria, dal D.P.R. 14.1.1972, n. 4.
Un altro importante provvedimento di carattere generale è il Decreto Legislativo 30.12.1992, n. 502, più volte novellato (si veda l'appendice normativa), il quale, fra l'altro, agli articoli 6 e seguenti, disciplina i rapporti tra servizio sanitario nazionale ed università, dettando norme per la formazione del personale sanitario e facendo, a tale proposito, riferimento ad un Decreto del Ministero della Sanità per l'individuazione delle figure professionali da formare con i relativi profili che, per i fisioterapisti, è il Decreto 14.9.1994, n. 741.
Ancora oltre, in tema di inquadramento giuridico, compare la Legge 11.1.1994, n. 29 che disciplina la professione di terapista della riabilitazione non vedente, istituendo il relativo albo professionale, in merito al quale è intervenuto nel dettaglio il successivo Decreto Ministeriale 22.12.1994, n. 775.
La Legge 26.2.1999, n. 42 "Disposizioni in materia di professioni sanitarie" cambia la denominazione di "professione sanitaria ausiliaria" in "professione sanitaria", facendo riferimento esplicito ai decreti emanati in base al predetto D. Lgs. 502/92 per quanto concerne il campo proprio di attività e di responsabilità, i relativi profili professionali e gli ordinamenti didattici, prevedendo anche norme transitorie al riguardo.
Il Decreto 27 luglio 2000 "Equipollenza di diplomi e di attestati al diploma universitario di fisioterapista, ai fini dell'esercizio professionale e dell'accesso alla formazione post-base" emanato dal Ministero della Sanità di concerto con il Ministero dell'Università, Ricerca Scientifica e Tecnologica in attuazione dell'art. 4, comma 1, della legge n. 42/99 equipara il diploma di massofisioterapista, corso triennale di formazione specifica (legge 19 maggio 1971, n. 403) al Diploma Universitario di Fisioterapista di cui al Decreto del Ministro della Sanità 14 settembre 1994, n. 741 ai fini dell'esercizio professionale e dell'accesso alla formazione post-base. L'art. 2 dello stesso decreto recita: "L'equipollenza dei titoli indicati nella Sezione B della tabella riportata nell'art. 1, al diploma universitario di fisioterapista indicato nella Sezione A della stessa tabella, non produce, per il possessore del titolo, alcun effetto sulla posizione funzionale rivestita e sulle mansioni esercitate in ragione del titolo nei rapporti di lavoro dipendente già instaurati alla data di entrata in vigore del presente decreto".
In relazione all'applicazione del contenuto di detto decreto per gli operatori non vedenti, il Ministero della Salute, su apposito quesito dell'UIC, in data 5 maggio 2003, così si è espresso: "Si fa riferimento alla nota di codesto Ente, di pari oggetto, inerente alla possibilità di accedere ai corsi di formazione continua in sanità (ECM)da parte dei massofisioterapisti non vedenti. Al riguardo, si precisa che l'efficacia del Decreto Ministeriale del 27 luglio 2000, pubblicato sulla G. U. n. 290 del 16.8.2000 emanato dallo scrivente Ministero di concerto con il Ministero dell'Università, della Ricerca Scientifica e Tecnologica, in attuazione del comma 1, dell'art. 4, della legge 42/99, non risulta pregiudicata dall'Ordinanza di accoglimento della domanda incidentale di sospensione dell'11 settembre 2000, emessa dalla Sezione Prima bis del TAR LAZIO in quanto la citata ordinanza non ha annullato il D.M. in questione, ma ha soltanto previsto una sospensione di efficacia che risulta valida solo tra le parti. Inoltre si comunica che il Tar del Lazio non si è ancora espresso nel merito della questione posta dai ricorrenti.
Pertanto la partecipazione ai suddetti corsi ECM dei massofisioterapisti vedenti e non vedenti risulta essere legittima così come per tutti gli altri soggetti in possesso dei titoli considerati equipollenti dal citato DM 27 luglio 2000" .
Al riguardo l'IRIFOR ha comunicato all'Unione Italiana Ciechi in data 10 dicembre 2002 di aver acquisito la natura di "provider" del Ministero della Salute con l'abilitazione a presentare iniziative formative di "Educazione Continua in Medicina" valide quali credito formativo.
Sulla G.U. 10 gennaio 2002 serie generale n. 8 è stato pubblicato il testo del decreto-legge 12 novembre 2001, n. 402, coordinato con la legge di conversione 8 gennaio 2002, n. 1 recante: "Disposizioni urgenti in materia di personale sanitario". L'art. 1 del suddetto testo coordinato , al comma 7, stabilisce che il Ministro della Salute individua, con proprio decreto, le figure degli operatori professionali dell'area sanitaria, fatte salve le competenze già attribuite alle professioni sanitarie disciplinate dalle leggi 26 febbraio 1999, n. 42 e 10 agosto 2000, n. 251 che, come è noto trattano anche delle professioni sanitarie riabilitative. Il comma 10 precisa, fra l'altro, che i diplomi conseguiti in base alla normativa precedente dagli appartenenti alle professioni sanitarie sono validi ai fini dell'accesso ai corsi di laurea specialistica, ai master ed agli altri corsi di formazione post-base attivati dalle Università.

Formazione professionale.
Nel campo della formazione, oltre ai provvedimenti di carattere generale già citati, esistono alcune norme di carattere particolare.
La norma più risalente è il Regio Decreto 13.11.1924, n. 229 che riordinava la Regia scuola professionale per ciechi di Firenze. Sullo stesso tema si possono citare, più oltre, la Legge 5.7.1961, n. 570 che istituisce la
Scuola nazionale professionale per massofisioterapisti ciechi ed il relativo regolamento contenuto nel D.P.R. 9.5.1968, n. 1406.
In via più generale si deve citare il Decreto Ministeriale 10.2.1974 - emanato sulla base dell'articolo 5 della Legge 30.3.1971, n. 118 - che detta norme in materia di riconoscimento e di funzionamento delle scuole per la formazione dei terapisti della riabilitazione.
In materia di formazione professionale in generale, non può, poi, non essere citata la Legge-quadro 21.12.1978, n. 845 che ne definisce le finalità e l'oggetto, demandando alla legislazione regionale la disciplina di dettaglio (art. 3) sulla base di principi orientativi ivi indicati.
Successivamente il D.P.R. 10.3.1982, n. 162 ha previsto (sulla base del dettato dell'articolo 12, ultimo comma, della Legge 21.2.1980, n. 28) un riordinamento delle scuole di specializzazione e dei corsi di perfezionamento, con riferimento anche a quelli diretti a fini speciali. A questo si ricollega il Decreto Ministeriale 25.2.1991 che, in questo ambito, detta norme di dettaglio sulle scuole universitarie dirette a fini speciali per terapisti della riabilitazione.
La Legge 19.11.1990, n. 341 ha, poi, rinnovato la disciplina del conseguimento dei titoli di livello universitario, prevedendo, fra l'altro, nuove tipologie di titoli che interessano direttamente i fisioterapisti (v. diplomi universitari). Direttamente collegato a quest'ultima è anche il Decreto Ministeriale 31.3.1992 che, andando a riformare il dettato del Regio Decreto 30.9.1938, n. 1652, modifica l'ordinamento didattico universitario, introducendovi espressamente il corso di diploma universitario di terapista della riabilitazione presso la facoltà di medicina e chirurgia.
In merito alla formazione professionale, va ricordato anche il Decreto Legislativo 27.1.1992, n. 115 che, attuando la Direttiva n. 89/48/CEE, prevede il riconoscimento dei titoli di formazione professionale acquisiti nell'ambito della UE.
Sempre nell'ambito della richiamata Legge 341/90, va citato anche il Decreto Ministeriale 24.7.1996 che, andando a definire ulteriormente gli ordinamenti didattici dei corsi di diploma universitario nell'area sanitaria, introduce e disciplina, fra gli altri, quello per fisioterapista (v. TAB. XVII/ter-02).
Sempre nell'ambito dei titoli professionali, una importante normativa di raccordo è dettata dal Decreto-legge 13.9.1996, n. 475, convertito con modificazioni dalla Legge 5.11.1996, n. 573 che, all'articolo 4, dispone che i diplomi universitari conseguiti nelle aree della riabilitazione ai sensi della ripetuta Legge 341/90 hanno a tutti gli effetti valore abilitante ai fini dell'esercizio delle attività disciplinate, fra l'altro, dal Decreto Ministeriale 741/94.
Nell'ambito della più generale riforma della Pubblica Amministrazione, ai fini della materia in esame, va considerato anche il dettato dell'articolo 124 del Decreto legislativo 31.3.1998, n. 112 che conserva allo Stato, fra l'altro, la determinazione delle figure professionali e dei relativi profili delle professioni sanitarie in genere, considerate dal precedente articolo 6, comma 3, del Decreto legislativo 502/92.
Per completezza, va tenuto presente anche l'intervento del Decreto Ministeriale 10.7.1998 che ha precisato che i corsi di formazione professionale per massofisioterapisti non vedenti non sono da ritenersi soppressi ai sensi del predetto Decreto Legislativo 502/92, mentre, con riferimento al citato articolo 124 del Decreto Legislativo 112/98, sarà compito del Ministero della Sanità ridefinire detto profilo professionale per adeguarlo alle nuove normative in tema di ordinamenti didattici.

Varie
Tra le numerose disposizioni che, in vari ambiti e sotto vari punti di vista, possono avere ripercussioni sulla professione di massofisioterapista o fisioterapista si citano, senza pretese di completezza, le seguenti, cui vanno aggiunte, come già detto, le normative fiscali e contabili che faranno oggetto di uno studio a parte.
La Legge 26.10.1971, n. 1099, completata dal Decreto Ministeriale 5.7.1975, detta disposizioni in materia di attività di massaggio in ambito sportivo e dei relativi corsi professionali organizzati a livello regionale. Di importanza generale, soprattutto per gli studi professionali, è la Legge 5.2.1992, n. 175 modificata ampiamente dalla citata Legge 42/99) che disciplina nel dettaglio la pubblicità mediante targhe ed inserzioni delle professioni sanitarie, dettando anche sanzioni per l'esercizio abusivo di dette professioni. A questa si ricollega il Decreto Ministeriale 16.9.1994 che ne regolamenta le caratteristiche specifiche.
In materia di tariffe applicabili alle prestazioni di assistenza specialistica, sia riabilitativa che ospedaliera, si possono consultare vari provvedimenti, tra cui il Decreto Ministeriale 15.4.1994, il Decreto Ministeriale 22.7.1996 (rettificato dal Decreto Ministeriale 10.2.1997 e poi modificato dal successivo Decreto Ministeriale 13.5.1997) con i quali sono state stabilite le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale erogabili nell'ambito del servizio sanitario nazionale. Inoltre con Decreto Ministeriale 20.10.1998 sono state individuate le patologie assoggettate a specifiche modalità prescrittive delle prestazioni ambulatoriali di medicina fisica e riabilitazione.
Per ciò che concerne gli studi professionali, si deve dire che la determinazione delle attrezzature tecniche e strumentali degli esercenti le arti sanitarie è stata effettuata con Decreto Ministeriale 3.5.1994.
Inoltre, si deve ricordare che, in generale, tutti i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute possono essere oggetto di trattamento solo con il consenso scritto degli interessati. Per gli esercenti le professioni sanitarie esistono, però, delle disposizioni particolari contenute negli articoli 22 e 23 della Legge 31.12.1996, n. 675.
Da ultimo, per quanto concerne l'esercizio della libera professione, va fatto riferimento alla normativa contenuta nel Libro V del Codice Civile che, agli articoli da 2222 a 2228, disciplina il lavoro autonomo nelle sue linee generali, facendo riferimento al contratto d'opera.

ASPETTI GIURIDICI E FISCALI DELLA LIBERA PROFESSIONE DI FISIOTERAPISTA, TERAPISTA DELLA RIABILITAZIONE E MASSOFISIOTERAPISTA
Le "professioni sanitarie ausiliarie", così come definite con R.D. del 27 luglio 1934 n. 1265, di"infermiere professionale", di "tecnico di radiologia", di "fisioterapista e massofisioterapista (vedente o non vedente)", di "podologo" eccetera, sono diventate da "professioni sanitarie ausiliarie" a "professioni sanitarie" vere e proprie, e addirittura è stato istituito sia per gli infermieri professionali che per i fisioterapisti il Diploma Universitario.
Questo nuovo ruolo di "professione sanitaria" e del Diploma Universitario ha delle conseguenze ovvie sia sul piano normativo e contrattuale, ma anche delle ricadute notevoli sul campo dello svolgimento effettivo della libera professione in tema di rapporti con la Committenza e quindi anche in tema fiscale.
La materia fiscale in sè, a parte la fitta foresta delle continue variazioni normative, è assai intricata ma, soprattutto per i non addetti ai lavori, assai noiosa e poco capibile.
Occorre dire subito però che il Fisioterapista, il Terapista della Riabilitazione e il Massofisioterapista, pur essendo figure diverse tra loro, sono tuttavia uguali sotto il profilo fiscale di lavoratore autonomo. Spesso dagli operatori della riabilitazione viene posta questa domanda: "ma dove è scritto che noi siamo dei professionisti? che possiamo svolgere un'attività professionale?".
L'art. 99 del T.U. delle Leggi sanitarie del R.D. del 27/07/34 n. 1265 sanciva solo alcuni tipi di professione sanitaria, quali: il medico, l'infermiere professionale, l'ostetrica, il tecnico di radiologia medica; ma successivamente si aggiungevano altre figure professionali, come il terapista della riabilitazione e il massofisioterapista, il podologo ecc., tant'è vero che in tema di esenzione dall'IVA, lart. 10, comma 18, del DPR 633/72, T.U. della normativa IVA, esenta dall'imposta le prestazioni rese "per cura e riabilitazione della persona" tutte le figure professionali previste dal T.U. delle Leggi Sanitarie, alle quali si sono aggiunte le altre professioni sanitarie, tra cui per l'appunto il Terapista della Riabilitazione ed il Massofisioterapista. Questa precisazione significa che il TdR ed il Mft sono considerate "professioni" e che possono essere esenti da IVA in certe condizioni.
Stabilito dunque che ci troviamo di fronte ad una vera e propria " professione sanitaria", entriamo negli aspetti veri e propri dell'attività professionale, la quale può essere svolta in diverse modalità:
A - come lavoro dipendente;
B - come lavoro autonomo.
Il lavoro autonomo a sua volta può essere distinto in:
b1 - libero professionista;
b2 - collaboratore coordinato e continuativo;
b3 - collaborazione occasionale;
b4 - libero professionista associato.

A - LAVORO DIPENDENTE
Più o meno sono note le caratteristiche del lavoro dipendente, i cui aspetti principali sono la "subordinazione" al datore di lavoro, la "busta paga" a fine mese, il diritto alla previdenza (pensione), il diritto alle ferie, alla tredicesima mensilità ecc.. E' da sottolineare un aspetto assai importante relativo alla pensione. Di recente sono passate e probabilmente passeranno ancora delle Leggi in materia per cui al nuovo giovane dipendente, alla fine della sua carriera lavorativa, verrà attribuita una pensione che, se fino al 1996 era pari a circa il 75-85% dell'ultima busta paga, ora sarà pari a circa il 50% dell'ultimo stipendio, praticamente dimezzando il suo tenore di vita. Tant'è vero che occorrerà fare ricorso a Fondi Pensione Integrativi che, come dice il nome, integreranno la pensione di base per avvicinarla il più possibile all'importo dell'ultimo stipendio. Un effetto notevole di tutto questo già si vede nel fatto che la liquidazione accantonata ogni anno di lavoro, non verrà più erogata al dipendente, ma servirà per l'appunto per integrare la pensione di base; è da sottolineare che sarà opportuno per tutti i giovani dipendenti cercare di provvedere a costituirsi personali fondi integrativi ulteriori per ottenere un dignitoso tenore di vita una volta raggiunta l'età pensionabile.

B - LAVORO AUTONOMO
La classica definizione di lavoro autonomo è: "colui che svolge prestazioni prevalentemente in proprio e senza nessun vincolo di subordinazione verso il Committente, dietro il pagamento di un corrispettivo".
Va sottolineato quel "....senza vincolo di subordinazione...", implicante aspetti giuridici e fiscali, come si vedrà in seguito.
Il lavoro autonomo può svolgersi nei seguenti aspetti:

b1 - LAVORATORE AUTONOMO LIBERO PROFESSIONISTA.
Obbligo, ma non determinante, per esercitare la libera professione sanitaria è l'iscrizione al Comune o alla ASL di competenza. La mancanza di tale obbligo comporta una sanzione pecuniaria.
Determinante, pena severe sanzioni, è l'apertura della Partita IVA al competente Ufficio Provinciale IVA. Dall'inizio dell'attività non si possono superare i 30 giorni per farsi attribuire il numero di Partita IVA. Con questo numero IVA si dovranno poi vidimare almeno due registri IVA, quello delle Parcelle emesse e quello degli Acquisti. Generalmente il singolo fisioterapista non ha bisogno d'altro, salvo casi eccezionali in cui il fatturato supera i 360 milioni annui. Viste le particolarità di apertura e tenuta delle scritture contabili sarebbe opportuno farle effettuare da un commercialista, vista la complessità della materia. In ogni caso occorrerà accuratamente conservare tutti i documenti contabili (fatture, ricevute e quanto altro) e conservarli per almeno 10 anni.
Con le recenti normative sono stati aboliti alcuni obblighi, con relativi adempimenti e tassazioni. Innanzi tutto è stata abolita la tassa di apertura della Partita IVA ; è stata abolita l'ICIAP; è stata abolita l'ILOR (solo per le imprese e non per i professionisti); è stata abolita la tassa del Servizio Sanitario Nazionale (detta anche "tassa della salute). In sostituzione di queste tasse è stata introdotta l'IRAP nella misura del 4,25% (indeducibile, laddove le altre tasse erano, al contrario, deducibili).
Dunque il Fisioterapista contribuente come tassazione ha l'obbligo di solo due tasse: l'IRPEF (Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche) e l'IRAP (Imposta Regionale sulle AttivitàProduttive).
Un ulteriore obbligo per il professionista è il "contributo previdenziale".
Con l'art. 2 della L. 335/95 è fatto obbligo di iscrizione all'apposita gestione previdenziale dell'INPS da parte dei Fisioterapisti (non soggetti ad altra forma previdenziale e senza nessuna apposita cassa previdenziale).
La percentuale iniziale, dal 1996, era del 10% sul reddito dichiarato ai fini delle Imposte, ma dal 1998 la percentuale è aumentata al 12%. Tale contributo viene versato in due soluzioni ogni 31 maggio e ogni 30 novembre; il professionista applicherà a rivalsa alle sue parcelle una percentuale del 4% ( e sul totale di 100+4 = 104, dovrà appplicare sia l'IVA, se d'obbligo, sia la ritenuta d'acconto, dove d'obbligo, del 20%). A proposito della ritenuta d'acconto del 20% va precisato per assoluta chiarezza che tale ritenuta va applicata dal professionista a tutti i clienti, con l'unica eccezione del paziente-persona fisica; cioè a dire, contrariamente a prima del 1998, dove la ritenuta si applicava solamente se il cliente era un Ente (Società, Associazione fra Professionisti, Enti Pubblici o Privati) e quindi non alle persone fisiche (pazienti o per esempio un medico titolare di Partita IVA per uno Studio fisioterapico), dal 1998 in poi la ritenuta d'acconto si applica a tutta la clientela, tranne, come già detto, al paziente-personafisica.
Per quanto attiene agli obblighi fiscali, oltre alla tenuta dei libri contabili per la quale è consigliabile rivolgersi ad un commercialista, va precisato che il Professionista ha l'obbligo di effettuare ogni anno la dichiarazione dei redditi con modello cosiddetto Unico/98, Unico/99 ecc., per il pagamento della tassa IRPEF e IRAP, e, laddove avesse emesso parcelle con applicazione della ritenuta d'acconto, è obbligato a presentare anche il modello 770, che anche in questo caso è bene venga compilato da un commercialista.

b2 - LAVORATORE AUTONOMO "COORDINATO E CONTINUATIVO"
In questo caso il Fisioterapista non deve aprire nessuna Partita IVA, nè detenere libri contabilioaltro.
Il Fisioterapista è collaboratore coordinato e continuativo quando "svolga prestazioni senza nessun vincolo di subordinazione a favore di un determinato soggetto, nel quadro di un rapporto unitario e continuativo, senza impieghi di mezzi organizzati e con retribuzione periodicastabilita". Occorre essere molto attenti a questa definizione. In pratica succede che un Istituto, non volendo assumere come dipendente il Fisioterapista, stabilisce con lui un contratto di collaborazione. Come è ovvio questa collaborazione si presenta prima di tutto come un escamotage per evitare l'assunzione con tutti gli obblighi che ne conseguono (ferie, contributi, liquidazione ecc.). Questi contratti infatti sono oggetto di contestazione da parte degli Ispettorati del Lavoro o degli Ispettorati INPS in quanto si ravvede non un rapporto di lavoro autonomo, ma di subordinazione, e quindi di evasione previdenziale. Ma non solo, a seguito di una ispezione da parte dell'Ufficio IVA potrebbe sorgere anche una contestazione direttamente al fisioterapista per aver svolto una professione senza aver aperto una partita IVA, non aver vidimato e detenuto i libri contabili IVA ecc.. In effetti simili contratti a parere della maggioranza degli Ispettorati Provinciali del Lavoro, si prestano unicamente per favorire l'evasione previdenziale e sottopagare il Fisioterapista, con enorme risparmio di costi da parte del Committente e risparmio della gestione del personale. Il problema consiste se il Fisioterapista è lavoratore autonomo oppure subordinato.
E' parere comune che ci si trovi di fronte ad un tipico rapporto di lavoro subordinato, in quanto per collaborazione coordinata e continuativa la legge precisa che si tratta di alcune figure ben determinate: soci amministratori, collaboratori di giornali e riviste, sindaci di società. Quanto meno si può considerare trattarsi di prestazioni "intellettuali" vere e proprie, ma per dimostrare che un infermiere professionale, un fisioterapista o un tecnico di radiologia svolgano attività puramente intellettuali è assai arduo. In questi casi il cosiddetto lavoratore autonomo non ha nessun obbligo che emettere una ricevuta attestante il pagamento riscosso per le sue prestazioni. Da notare che per la citata Legge dell'istituzione del contributo previdenziale obbligatorio (art. 2 L. 335/95) nel caso di rapporti a collaborazione coordinata e continuativa il Committente dovrà corrispondere al prestatore anche i 2/3 del 12% del contributo previdenziale.

b3 - LAVORATORE AUTONOMO A COLLABORAZIONE OCCASIONALE
Dimostrare la occasionalità di una prestazione è difficilissimo. Normalmente si pensa che, siccome la collaborazione coordinata e continuativa si presta troppo ad essere considerata come lavoro dipendente, fare nell'anno una sola ricevuta ad es. di £. 12 milioni (invece di 12 da un milione) possa passare come occasionale. In realtà per prestazione occasionale si intende ( Corte di Cassazione): effettuare non più di tre prestazioni nell'anno e di "modico importo", che se all'epoca poteva voler dire di cinquantamila lire ciascuna, oggi poniamo essere centomila, ma non di più. In pratica per prestazione occasionale potrebbe essere che un Fisioterapista effettui tre prestazioni nell'anno al vicino di casa, ad un amico o parente, ma non certamente per conto di un Istituto di Fisioterapia o Casa di Riposo o CasadiCura. I rischi in cui si può incorrere sono al solito la mancanza di apertura di Partita IVA, tenuta di libri contabili, mancata fatturazione eccetera.

b4 - LIBERO PROFESSIONISTA ASSOCIATO
Molti dei problemi sopra esposti vengono tranquillamente evitati con l'esercizio della professione in uno Studio Associato di Fisioterapia (nel proseguo Associazione), con indubbi vantaggi sia per il fisioterapista che per il Committente.
Per aprire uno Studio Associato la procedura e gli adempimenti sono esattamente quelli relativi all'apertura della Partita IVA del singolo professionista.
I vantaggi associativi sono molteplici.
Uno dei vantaggi più considerevoli della forma associativa è la forza di essere in tanti ed uniti. Le trattative tra un Committente e un grosso Studio Associato si svolgono sempre su un piano di parità di forza contrattuale a differenza del rapporto Committente-singolo professionista. L'Associazione ha il vantaggio di offrire al Committente una flessibilità eccezionale; si pensi al caso del singolo professionista che si ammala o che ha gravi problemi familiari o personali e che dunque per un certo periodo non può effettuare le prestazioni. Il Cliente è perso e difficilmente può essere riacquistato. Nel caso invece dell'Associazione, se un fisioterapista associato, per le più svariate cause, deve assentarsi, è sostituito da uno o più soci e colleghi, senza che il Cliente ne risenta minimamente. Ma non solo. Ricordate la differenza tra il rapporto di lavoro subordinato ed il rapporto di lavoro autonomo nel caso di un singolo professionista, e di come è difficile per il Committente dimostrare che con un Fisioterapista a Partita IVA o a collaborazione coordinata e continuativa si instauri un vero e proprio rapporto di lavoro autonomo?
Con l'associazione tra professionisti questo problema si viene superando in quanto innanzi tutto lo strapotere da parte del Committente sul singolo viene meno, addirittura si possono rovesciare i rapporti di forza; ma quello che è più decisivo e determinante è il fatto che gli associati tra di loro sono interscambiabili ed è difficile da determinare da parte degli Ispettorati se il singolo associato è subordinato oppure no.
Ecco perchè la formula associativa è vincente!
A prescindere dal vantaggio dell'enorme flessibilità il Committente ha anche il vantaggio di essere ragionevolmente certo di non avere problemi di Ispettorato e quindi più facilmente adotterà questa soluzione contrattuale, a vantaggio dello Studio Associato e non del singolo.
Altri tipi di vantaggi sono ovviamente la ripartizione dei costi. E' ovvio che lo stesso affitto della sede viene ripartito tra tantissimi soci, così come il costo del commercialista, energia elettrica,riscaldamentoecc..
Indubbiamente un notevole aiuto alla tesi della non subordinazione viene dato dall'obbligo del Diploma Universitario per diventare Fisioterapista. Questa professione dovrà sempre più, a questo punto, essere considerata come "prestazione intellettuale", pari, in questa fattispecie,allaprestazionedelmedico.
Il Fisioterapista associato ha inoltre un altro considerevole vantaggio nel fatto di non doversi occupare di nessuna formalità come emettere fatture, tenere libri contabili, e tutto quello che riguarda la gestione burocratica perchè questi compiti saranno assolti dai soci che si occupano di questo (consigliando di non avere mai nessun dipendente, agendo unicamente attraverso l'attività dei soci stessi). La fatturazione è la stessa del singolo professionistaaPartitaIVA.
Infine vorremmo sottolineare che tutti gli associati, ivi compresi i soci amministratori, sono fisioterapisti e che quindi lo Studio Associato è gestito da persone del settore che hanno ben presente i problemi e le esigenze di tutti i colleghi.
 
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