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CASSAZIONE - SENTENZA 10 MARZO 2015, N. 4757


17-03-2015 - RELATIVO LICENZIAMENTO PER INABILITA’ SVOLGIMENTO MANSIONI

Licenziamento - Inabilità allo svolgimento delle mansioni - Dipendente capace di svolgere incarichi compatibili con la qualifica - Repechage - Legge n. 183/2010 - Onere del datore

Ragioni della decisione

1. Con sentenza del 13.12.11, la corte d'appello di Brescia, confermando la sentenza dell'1.2.11 del tribunale di Mantova, ha dichiarato illegittimo il licenziamento intimato a M.S. dal suo datore di lavoro B. srl, e ne ha ordinato la reintegrazione nel posto di lavoro.

In particolare, la corte territoriale ha ritenuto che il licenziamento - disposto per inidoneità del lavoratore allo svolgimento delle mansioni per le sue sopravvenute condizioni di salute- era illegittimo perché, da un lato, disposto dopo la visita del medico competente e prima che la commissione sanitaria si fosse pronunciata e, dall'altro lato, per l’idoneità del lavoratore a svolgere altre mansioni compatibili, come accertato poi dalla commissione medica (ed essendo inoltre state tali mansioni indicate dal CTU in primo grado e dal lavoratore stesso, senza che il datore avesse contrastato concretamente e specificamente la disponibilità delle stesse).

2. Avverso tale sentenza ricorre il datore di lavoro per due motivi, cui resiste il lavoratore con controricorso.

3. Con il primo motivo di ricorso si deduce violazione degli articoli 1, 3 e 5 della legge 604 del 1966, per avere la sentenza impugnata fatto riferimento a mansioni mai svolte dal lavoratore, occupate da altri lavoratori e non equivalenti a quelle già a lui assegnate, trascurando che il lavoratore, pur in possesso del titolo di geometra, non era stato assunto come tale ma come magazziniere.

4. Con il secondo motivo si deduce vizio di motivazione in relazione all'articolo 41 Cost. ed all'articolo 30 della legge 183 del 2010, per avere il giudice territoriale sindacato le valutazioni organizzative di competenza del datore di lavoro.

5. Il primo motivo di ricorso è inammissibile in quanto, in violazione del principio di autosufficienza, non riporta le qualifiche e non consente conseguentemente a questa Corte di verificare la ricorrenza dell'impossibilità del datore di assegnazione al lavoratore di altre mansioni (cfr. Sez. L, Sentenza n. 24230 del 13/11/2014); né il ricorrente che vi era onerato ha indicato elementi utili per contrastare l'affermazione contenuta in sentenza -fondata sulle risultanze della CTU e sulle affermazioni del lavoratore secondo la quale esistevano altre mansioni compatibili con quelle proprie della qualifica del lavoratore (Sez. L, Sentenza n. 4920 del 03/03/2014, secondo la quale, in tema di inidoneità fisica al lavoro, l'impossibilità di utilizzazione di un lavoratore in mansioni equivalenti, in ambiente compatibile con il suo stato di salute, deve essere provata dal datore di lavoro, sul quale incombe anche l'onere di contrastare eventuali allegazioni del prestatore di lavoro, nei cui confronti è esigibile una collaborazione nell'accertamento di un possibile repechage in ordine all'esistenza di altri posti di lavoro nei quali possa essere ricollocato).

6. Il motivo è inoltre inammissibile anche perché non riguarda altra ratio decidendi autonoma della pronuncia (Sez. U, Sentenza n. 7931 del 29/03/2013; Sez. L, Sentenza n. 3386 del 11/02/2011; Sez. 6 - L, Ordinanza n. 22753 del 03/11/2011), che ha affermato l'illegittimità del recesso anche per violazione della procedura di accertamento delle condizioni di salute del lavoratore.

7. Il secondo motivo è infondato, in quanto il giudice non ha fatto una valutazione sostitutiva delle prerogative organizzative esclusive del datore di lavoro, ma ha operato solo una verifica della legittimità e veridicità di quanto dallo stesso datore affermato, tanto più che il datore di lavoro non ha mai asserito che gli impiegati esaurissero l'organico aziendale: si è già affermato del resto (Sez. L, Sentenza n. 21710 del 13/10/2009) che, se l'esercizio dell’attività economica privata, garantito dall'art. 41 Cost., non é sindacabile nei suoi aspetti tecnici dall'autorità giurisdizionale, esso deve svolgersi nel rispetto dei diritti al lavoro e alla salute, sicché non viola la norma citata il giudice che dichiara illegittimo il licenziamento intimato per sopravvenuta inidoneità fisica alle mansioni assegnate, senza che il datore di lavoro abbia accertato se il lavoratore potesse essere addetto a mansioni diverse e di pari livello, evitando trasferimenti di altri lavoratori o alterazioni dell'organigramma aziendale.

8. Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso; condanna ricorrente al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in euro quattromila per compensi, euro cento per spese, oltre accessori come per legge e spese generali nella misura del 15%.

 




 
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