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Provvidenze Economiche e Politiche Sociali

L'U.I.C.I. di Caserta, anche su indicazioni della sede centrale effettua uno studio delle singole norme in vigore contenute nelle numerose disposizioni, in modo da poter fare riferimento ad esse per applicarle nei singoli casi.
Va detto che, secondo le stime Istat, i non vedenti sono 350.000, un numero che non comprende però gli ipovedenti. Infatti; con l'emanazione della legge 138 del 2001, sono stati ristabiliti i criteri di classificazione delle minorazioni visive. Secondo la legge la categoria viene divisa in:
  1. il cieco assoluto è chi è totalmente privo della vista o il cui residuo visivo consente la sola percezione dell'ombra o della luce,
  2. il cieco ventesimista,invece, è chi ha un residuo visivo in ciascuno degli occhi, con eventuale correzione di lenti, non superiore a un ventesimo,
  3. il cieco decimista è chi ha un residuo visivo non superiore, in ciascun occhio, ad un decimo, sempre con eventuale correzione ottica;
  4. ipovedenti:
    a) ipovedenti gravi; b) ipovedenti medio gravi; c) ipovedenti lievi (vedesi legge) per ogni grado di "minorazione" corrispondono interventi sociali diversi,
    b) i ciechi assoluti hanno diritto alla pensione in mancanza di un reddito superiore ad un ammontare che varia annualmente, e al diritto all'indennità d'accompagnamento, indipendentemente dalla percezione o meno di un reddito;
    c) ai ciechi ventesimisti si riconosce il diritto a una modesta pensione, purché non percepiscano un reddito superiore ad un ammontare che varia annualmente, e hanno inoltre diritto, prescindendo dalla situazione reddituale a un'indennità speciale da utilizzare per sopperire alla carenza di visus;
    d) al cieco decimista l'invalidità è utile per il solo accesso protetto al mondo del lavoro, accesso che spetta anche agli altri non vedenti, nonché agevolazioni fiscali su apparecchiature e dispositivi, sia di comune reperibilità, sia appositamente fabbricati, funzionali alle minorazioni visive (ad esempio, screen readers, bastone bianco, etc).
Tra le proprie politiche associative la Sezione si occupa di garantire ai propri Soci minorati della vista servizi ed agevolazioni esistenti a loro favore, quali:
  1. Avviamento pratiche per la concessione della pensione,
  2. richiesta di aggravamento e indennità di accompagnamento come cieco civile
  3. Informazioni sulle procedure da seguire per l'acquisizione dell'esenzione del ticket sanitari e per la concessione del tesserino per il parcheggio riservato ai portatori di handicap
  4. Avviamento pratiche per l'ottenimento della tessera dei mezzi di trasporto pubblico, di trasporto urbani ed extraurbani
  5. Tessera per la riduzione sull'acquisto dei biglietti ferroviari,
  6. Rilascio di richieste speciali per l'acquisto di biglietti scontati per i voli aerei nazionali ALITALIA
  7. Avviamento delle pratiche per ottenere l'erogazione dei presidi tiflotecnici gratuiti (bastone bianco, orologi tattili, tavolette braille, dattilobraille, ingranditore ottico, materiale per computer) da parte delle ASL
  8. assistenza per le pratiche A.S.L. inerenti progetti individuali mirati all'orientamento e mobilità ed autonomia personale

quadro normativo:
Legge 10 febbraio 1962 n. 66
articolo 7, con l'affermazione del diritto alla pensione "in considerazione delle specifiche esigenze derivanti dalla minorazione",
articolo 8, con il riferimento alla cecità assoluta e rispettivamente al limite visivo massimo di un ventesimo,
articolo 19 sulla conservazione del diritto all'"assegno a vita" "ad personam" per i soli "decimisti" che ne fossero in godimento a quella data.
Legge 27 maggio 1970 n. 382
articolo 3 sul diritto alla tredicesima mensilità della pensione,
articolo 6 sulla continuità della corresponsione "ad personam" dell'"assegno a vita" ai "decimisti" che ne fossero in godimento al 1° marzo 1962,
articolo 11, per la parte in cui precisa il concetto di cecità assoluta,
articolo 14 per le caratteristiche del certificato oculistico di parte da allegare alla domanda di riconoscimento della cecità,
articolo 17 sulla decorrenza dei benefici.
Della Legge 18 dicembre 1973 n. 854, per il momento, rimangono in vigore le disposizioni sui libretti di pensione e la scadenza delle 6 rate annuali per i pagamenti delle pensioni, indennità ed assegni, salvo il fatto che tale scadenza è stata poi leggermente spostata al giorno 28 dei medesimi mesi dispari.
Legge 3 giugno 1975 n. 160, rimane in vigore il principio della perequazione automatica di cui al primo comma dell'articolo 7,
Legge 29 febbraio 1980 n. 33 articolo 14 septies esistenza dei limiti di reddito "calcolati agli effetti dell'Irpef"
Legge 8 ottobre 1984 n. 660, interpretativa del sopracitato articolo 14 septies della n. 33/80 (limite di reddito unico per ciechi assoluti e per ciechi "ventesimisti").
secondo comma dell'articolo 14 septies della Legge 29 febbraio 1980 n. 33. Detto per inciso, la pensione per i "ventesimisti" ha lo stesso ammontare di quella per i sordomuti e di quella per gli invalidi civili, tanto totali, quanto anche parziali. I ciechi assoluti minorenni non hanno diritto alla pensione. Questa limitazione non vi è invece per i ciechi "ventesimisti", i quali sono gli unici invalidi ad avere diritto alla pensione, anche se minorenni.
Legge 28 marzo 1968 n. 406 è la disposizione istitutiva della indennità di accompagnamento per i ciechi assoluti. L'articolo 1 stabilisce che l'indennità di accompagnamento è concessa ai ciechi assoluti titolari della pensione, "ad integrazione della pensione stessa", e quindi automaticamente.
Legge 27 maggio 1970 n. 382 dedica all'indennità di accompagnamento gli articoli 4 e 7. L'articolo 4 ribadisce il carattere di automaticità e di stretta connessione tra la titolarità della pensione per i ciechi assoluti e la concessione della indennità di accompagnamento. L'articolo 7 poi sdoppia la figura dell'indennità di accompagnamento in quanto prevede la concessione di essa anche ad altri ciechi assoluti "non aventi diritto alla pensione" per il fatto di superare il relativo limite di reddito, sempreché non raggiungano un ulteriore limite superiore.
Legge 16 aprile 1974 n. 114, resta vigente il quarto comma dell'articolo 5, che fissa il principio che l'indennità di accompagnamento di cui agli articoli 4 e 7 della Legge 27 maggio 1970 n. 382, "per i ciechi assoluti viene corrisposta al titolo della cecità".
Legge 22 dicembre 1979 n. 682, è importante ricordare il primo comma dell'articolo 1, che stabilisce "l'indennità di accompagnamento goduta dai ciechi civili assoluti ...... dall'1/1/1982 viene equiparata a quella goduta dai grandi invalidi di guerra ai sensi della tabella E, lettera A bis, n. 1 del D.P.R. 23 dicembre 1978 n. 915."
Legge 4 maggio 1983 n. 165. Essa interpreta la disposizione sopra riportata della Legge 682/1979 e riferisce l'equiparazione anzidetta agli articoli 1 e 6 e alla tabella E, lettera A bis del D.P.R. 30 dicembre 1981 n. 834,
Legge 11 febbraio 1980 n. 18 disposizioni di concessione di una "indennità di accompagnamento" anche a favore degli invalidi civili totalmente inabili ed aventi necessità di accompagnamento o di assistenza continua.
Legge 21 novembre 1988 n. 508, tuttora pienamente vigente, fissa la nuova disciplina di entrambe le indennità di accompagnamento, quella per invalidi civili totalmente inabili e rispettivamente quella per ciechi assoluti, estendendo altresì quest'ultima anche ai ciechi minorenni. Essa ha pure istituito altre due indennità: la piccola "indennità speciale" per ciechi "ventesimisti" e la "indennità di comunicazione" per i sordomuti.
Legge 31 dicembre 1991 n. 429, articolo 1 riguardante l'equiparazione dell'indennità di accompagnamento dei ciechi civili a quella dei ciechi di guerra, articolo 2 cumulabilità delle varie indennità per i ciechi assoluti pluriminorati,
legge 138 03 aprile 2001 "Classificazione e quantificazione delle minorazioni visive e norme in materia di accertamenti oculistici", definisce le varie forme di minorazioni visive meritevoli di riconoscimento giuridico, allo scopo di disciplinare adeguatamente la quantificazione dell'ipovisione e della cecità secondo i parametri accettati dalla medicina oculistica internazionale. Tale classificazione, di natura tecnico-scientifica, non modifica la vigente normativa in materia di prestazioni economiche e sociali in campo assistenziale.
legge 104/1992, all’art. 3, comma 3, stabilisce che, qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l’autonomia personale, correlata all’età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, la situazione assume connotazione di gravità. La condizione soggettiva di persona disabile grave si identifica con la menomazione delle condizioni di vita del soggetto e non con lo stato invalidante che ne è all’origine e che costituisce, invece, il titolo per fruire della corresponsione delle prestazioni assistenziali e previdenziali, come la pensione e l’indennità di accompagnamento.
decreto del Ministro della Sanità 5 febbraio 1992, rettificato con decreto ministeriale 14 giugno 1994 Secondo i parametri indicati nella Tabella approvata, ed inerente alle percentuali d’invalidità per le minorazioni visive binoculari,l’acutezza visiva centrale viene indicata nella prima colonna orizzontale per un occhio e verticale per l’altro. Al punto d’incontro delle due colonne, si legge la percentuale di invalidità. È importante sottolineare che l’acutezza visiva centrale indicata è quella relativa al visus residuo.


Agevolazioni fiscali per non vedenti Ai sensi dell’art. 2, comma 9, del decreto legge n. 669/1996, convertito con modificazioni dalla legge n. 30/1997 e secondo il successivo decreto applicativo del Ministro delle Finanze del 14 marzo 1998, sono in regime di agevolazione fiscale gli ausili tecnici e informatici correlati alla condizione di disabilità, che funzionalmente permettono ai soggetti che ne fruiscono di superare la menomazione di cui soffrono. Per fruire dell’aliquota ridotta, l’acquirente deve consegnare al venditore, prima dell’acquisto, la seguente documentazione:
  1. specifica prescrizione autorizzante rilasciata dal medico specialista dell’ASL di appartenenza dalla quale risulti il collegamento strumentale tra la menomazione e il sussidio tecnico e informatico;
  2. certificato, rilasciato dalla competente ASL, attestante l’esistenza di una invalidità e il carattere permanente della stessa.
Pertanto, in sede di acquisto di strumentazioni assistite riservate ai soggetti non vedenti, gli interessati in possesso di regolare documentazione medica hanno diritto alle agevolazioni fiscali previste per legge. In ogni caso, qualora sussistano «…. obiettive condizioni di incertezza» nella normativa fiscale, si rammenta la possibilità per il contribuente di rivolgere un formale interpello alla Agenzia delle Entrate, che deve rispondere entro 120 giorni, affinché quest’ultima dia una valutazione preventiva di competenza. Si informa, altresì, che, per avere un quadro delle agevolazioni fiscali di cui i minorati della vista hanno diritto, è possibile consultare la Guida alle agevolazioni fiscali per i disabili aggiornata con la legge finanziaria 2010 , pubblicata dalla Agenzia delle Entrate.
Clicca qui per scaricare la guida alle agevolazioni fiscali.
Clicca qui, per scaricare la guida alle agevolazioni fiscali per il risparmio energetico

circolare 20 del 13-05-2011 chiarimenti su varie questioni interpretative in ordine alla deducibilità e alla detraibilità per agevolazioni per i disabili, ai premi incentivanti e al reddito prodotto all’estero.
per leggere la circolare clicca qui,
 
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