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CENTRALINISTI

1 Introduzione
1.1 Cenni storici
2 Centralini telefonici ed operatori
2.1 Centralini telefonici
2.2 Centralinisti e centralini telefonici: loro dislocazione e prospettive occupazionali
3 Aventi diritto
3.1 Definizione di cecità
3.2 Documentazione richiesta
4 Corsi per centralinisti
4.1 Esami
4.2 Durata dei corsi
4.3 Commissione d'esame
5 Albo professionale
6 Datori di lavoro
6.1 Assunzioni
6.2 Esoneri dall'obbligo
7 Modalità per il collocamento
7.1 Limite di età per il collocamento al lavoro
7.2 Graduatorie
7.3 Forme di assunzione
7.4 Modalità di assunzione e avvio d'ufficio
8 Reperimento posti di lavoro e sanzioni per le aziende inadempienti
8.1 Obblighi di denuncia di istallazione dei centralini
8.2 Adempimenti del datore di lavoro
8.3 Sanzioni ai privati datori di lavoro
8.4 Trasformazione centralini telefonici
9 Rapporto di lavoro e norme di tutela - Coordinamento con le discipline generali
9.1 Rinvio alle norme contrattuali
10 Normativa generale
10.1 Assunzioni in soprannumero
10.2 Compensazione territoriale
11 Benefici economici e normativi
11.1 Indennità di mansione
12 Vigilanza
12.1 Vigilanza generale
12.2 Titolarità dell'UIC di rappresentanza
13 Contratti collettivi nazionali di lavoro
14 Idoneità del posto di lavoro
15 Permessi speciali di natura assistenziale
16 Problemi attuali e prospettive future
16.1 Problemi attuali
16.2 La formazione del centralinista
16.3 Nuova definizione di linea telefonica



1 Introduzione

La vastità della materia oggetto d'esame ha imposto una esposizione sintetica che tiene conto delle esigenze pratiche cui la presente scheda e' finalizzata, nonché dei suoi destinatari. Maggiore attenzione e' stata posta ai benefici pensionistici in favore dei centralinisti telefonici nello specifico intento di fornire, sia pure nella loro essenzialità, validi elementi di risposta ai numerosi quesiti sollevati dagli operatori del settore.
Questa scheda non e' a scatola chiusa e, pertanto, sarà costantemente aggiornata.

1.1 Cenni storici

La professione di centralinista telefonico, ancor oggi la più diffusa tra i non vedenti, nacque subito dopo la seconda guerra mondiale, in fase sperimentale, presso la Sezione Provinciale dell'UIC di Bologna.
Sin d'allora i ciechi hanno dato dimostrazione di essere in grado di ricoprire egregiamente tale delicata mansione.
La prima legge inerente il centralinista minorato della vista venne promulgata in Sicilia il 2 marzo 1957 (L.R. n. 21). Con essa nasceva l'obbligo, da parte degli enti pubblici e dei privati, questi ultimi con almeno cento dipendenti ed un centralino telefonico, di assumere un centralinista diplomato presso una scuola autorizzata.
La prima legge nazionale veniva promulgata il 14 luglio 1957 con il n. 594. In essa, oltre ad un implicito riconoscimento dell'Unione Italiana dei Ciechi, si istituiva, all'art. 2, l'Albo Professionale Nazionale dei centralinisti telefonici ancor oggi in vigore, anche se articolato a livello regionale.
L'obbligo di assunzione era però ancora limitato ai centralini telefonici con almeno due posti di lavoro.
Il 28 luglio 1960, con la legge n. 778, vennero modificate le possibilità occupazionali: nasceva l'obbligo di assunzione laddove esisteva un centralino telefonico con almeno cinque linee, per il settore privato, e almeno cento dipendenti per l'ente pubblico.
Le possibilità occupazionali vennero incrementate con l'emanazione della legge n. 155 del 5-3-1965, nella quale e' contemplato l'obbligo di assunzione da parte dei pubblici datori di lavoro, qualunque sia il numero dei dipendenti o delle linee facenti capo al centralino telefonico.
Contestualmente il limite di età veniva elevato rispetto ai 45 anni previsti dalla legge n. 778/1960.
Il 3-6-1971 veniva promulgata la legge n. 397 che prevedeva una sanatoria per l'iscrizione all'Albo Nazionale a tutti coloro che avevano perso la vista durante la loro attività lavorativa e quindi collocati al centralino dal proprio datore di lavoro. Si prevedeva altresì il riconoscimento della qualifica (carriera esecutiva) o del livello economico. La legge 397, all'art. 4, andava a istituzionalizzare l'indennità di mansione uguale per tutti i centralinisti.
La Regione Sicilia, il 7-5-1976 con la legge n. 60, oltre ad elevare l'obbligo dell'assunzione sino a 55 anni, prevedeva per i dipendenti centralinisti dell'amministrazione regionale e degli enti pubblici da essa dipendenti o vigilati, un abbuono di 10 anni dopo 15 anni di servizio, precorrendo le aspettative della categoria.
Purtroppo la suddetta legge trova un.applicazione limitata in quanto gli Istituti di Previdenza del Ministero del Tesoro che gestiva la CPDEL aveva sempre affermato che nei confronti dei centralinisti siciliani sono applicabili soltanto le leggi dello Stato. Inoltre il tentativo di stipulare una convenzione con l'INPS non era andato a buon fine.
Infine, il 29 marzo 1985 veniva emanata la legge 113 "Aggiornamento della disciplina del collocamento al lavoro e del rapporto di lavoro dei centralinisti non vedenti" che verrà sovente richiamata nelle parti successive dello scritto, perché di estrema importanza per la categoria.
Trattasi di una legge assai complessa che, comunque, rappresenta, per alcuni dei suoi contenuti, una splendida vittoria della nostra Associazione.
Nel 1999 è stata emanata la legge n. 68 "Norme per il diritto al lavoro dei disabili" che all'art.1 comma 3 richiama esplicitamente e fa salva la normativa sopra citata inerente i centralinisti non vedenti.


2 Centralini telefonici ed operatori

2.1 Centralini telefonici

Lo strumento di lavoro del centralinista e' il posto operatore che deve essere dotato, laddove necessario, di opportuni segnalatori tattili, acustici o luminosi.
Negli ultimi anni con l'avvento dell'informatica molte postazioni telefoniche sono state attrezzate di Personal Computer con funzioni di impianto telefonico. Con questa innovazione tecnologica gli impianti sono stati dotati di sintesi vocale e barra braille per i ciechi assoluti, e di sistemi di ingrandimento per gli ipovedenti.

2.2 Centralinisti e centralini telefonici: loro dislocazione e prospettive occupazionali.

In base ai dati forniti alcuni anni or sono dalla Telecom, in Italia sono in funzione oltre 35.000 centralini telefonici; se a questi aggiungiamo i centralini che hanno più di un posto operatore, possiamo valutare in circa 40.000 i posti fruibili.
La dislocazione territoriale non e' uniforme: maggiore è la presenza di centralinisti nel Nord Italia.
I centralinisti telefonici iscritti all'Albo Nazionale dalla sua istituzione sono circa 15.000, ma, considerato che svariati di loro hanno da tempo cessato l'attività lavorativa, si possono indicare - anche se approssimativamente - in circa 6.000 i centralinisti in attività di servizio.
Malgrado tale disponibilità di centralini, non sempre, purtroppo, l'assunzione di minorati della vista iscritti all'Albo professionale, risulta agevole. Inoltre, la moderna tecnologia, rende possibile l'istallazione di apparecchi intercomunicanti che non prevedono la presenza di un operatore telefonico, ancorché le linee disponibili siano superiori al numero previsto dall'art. 3 della legge 113/85.
A parte la lentezza burocratica dei Ministeri nell'espletamento dei procedimenti amministrativi di assunzione (basti pensare alla registrazione dei relativi decreti alla Corte dei Conti), gli ostacoli maggiori provengono dai piccoli Comuni e da svariate aziende private. I primi eccepiscono quasi sempre la mancanza del posto in organico, i secondi invece sostituiscono il posto operatore con nuove tecnologie che non prevedono la presenza di un centralinista.


3 Aventi diritto

3.1 Definizione di cecità

Per poter frequentare un corso per centralinisti telefonici e conseguire successivamente l'iscrizione all'Albo Nazionale e' necessario essere ciechi assoluti o avere un residuo visivo non superiore ad un decimo in entrambi gli occhi anche con eventuale correzione.
Quanto sopra e' richiamato dall'art. 2 della legge 155/1965, dall'art. 6 della legge 482/1968 (non modificata dalla legge 68/99), nonché dal secondo comma dell'art. 1 della legge 113/1985.
Non si può fare a meno di segnalare il tentativo di simulazione allo scopo di ottenere l'ammissione ai corsi, l'iscrizione all'Albo professionale ed infine l'assunzione obbligatoria. Pertanto, l'UIC deve vigilare perché vengano evitati possibili abusi che danneggiano l'intera categoria, anche sotto il profilo dell'immagine.

3.2 Documentazione richiesta

La certificazione attestante la cecità deve essere rilasciata dalla ASL di competenza attraverso la commissione di prima istanza, la quale deve altresì dichiarare che l'aspirante e' esente da altre minorazioni che potrebbero impedire l'espletamento della funzione di centralinista telefonico (terzo comma dell'art. 1 della legge 113/85).


4 Corsi per centralinisti

4.1 Esami

I corsi per centralinisti e relativi esami sono regolati dall'art. 2 della legge 113/85.
Coloro che frequentano le scuole statali o autorizzate per ciechi dopo aver sostenuto il relativo esame interno, sono iscritti direttamente - come già detto sopra - all'Albo professionale, mentre gli aspiranti che frequentano i corsi organizzati dalle rispettive Regioni conseguono analoga iscrizione dopo aver superato un esame di fronte ad una Commissione di cui al comma 7 dell'art. 2 della legge 113/85, i cui programmi sono predisposti dal Ministero del Lavoro (comma 5, art. 2, legge 113/85).
Il programma di esame e' stato approvato dal Ministero del Lavoro che lo ha trasmesso ai dipendenti Uffici Regionali e Provinciali del Lavoro e M.O. con circolare 10 aprile 1992, n. 50 (in G.U. - Serie Generale - n. 137 del 12-6-1992).

4.2 Durata dei corsi

La durata dei corsi regionali, così come stabilita dal terzo comma del citato art. 2 della legge 113/85, non può essere inferiore:
• ad un anno scolastico per coloro che sono in possesso del diploma di scuola secondaria superiore o che abbiano compiuto il ventunesimo anno di età;
• a due anni per coloro che sono in possesso di licenza di scuola media dell'obbligo.
Sono ammessi ai corsi anche i non vedenti in possesso di licenza elementare.

4.3 Commissione d'esame

Tra i componenti la Commissione d'esame di cui all'ottavo comma dell'art. 2 della legge 113/85, sono previsti due esperti di scrittura e lettura Braille: uno designato dal Ministero della Pubblica Istruzione fra una terna di nomi di insegnanti in attività di servizio e l'altro dalla Regione presso cui si svolgono gli esami.
Sino ad oggi, in tutte le Regioni e' stata di norma richiesta la collaborazione dell'UIC per la nomina degli esperti in lettura e scrittura Braille.


5 Albo professionale

Dopo aver sostenuto l'esame di abilitazione di cui al precedente punto 4.1, l'interessato viene iscritto, su domanda, all'Albo professionale nazionale, articolato su base regionale (primo comma, art. 1, legge 113/85).
In alternativa, i privi della vista possono essere iscritti al sopra citato albo su presentazione di domanda, allegando una dichiarazione del datore di lavoro da cui risulti che il lavoratore svolge attività di centralinista da almeno 6 mesi. Le modalità sono contemplate nel quarto comma dell'art. 1 della legge 113/85, mentre in precedenza era stata prevista una sanatoria dalla legge 397/71, secondo comma, art. 2.
La citata norma, che ha un chiaro contenuto sociale, si applica anche nei casi in cui un datore di lavoro, pubblico o privato, assuma un non vedente al di fuori della nota legge 113/85 oppure delle leggi che tutelano le categorie protette. Sia ben chiaro che la norma contenuta nel quarto comma dell'art. 1 della legge 113/85 - chiamata da alcuni impropriamente "sanatoria" - puo' essere invocata soltanto da coloro che risultano in attività di servizio da almeno sei mesi. Vanno quindi respinti i tentativi di coloro che pensano di avvalersi della menzionata norma per ottenere l'iscrizione all'Albo professionale senza effettuare i corsi di formazione.


6 Datori di lavoro

6.1 Assunzioni

• a) Pubblici: per ogni ufficio, sede o stabilimento, anche in deroga a disposizioni che limitino le assunzioni, i pubblici datori di lavoro sono obbligati ad assumere un centralinista non vedente (secondo comma, art. 3, legge 113/85).
• b) Privati: per i privati datori di lavoro nasce l'obbligo in presenza di un centralino telefonico con almeno cinque linee (terzo comma, art. 3, legge 113/85).
• c) Percentuali d'obbligo: Qualora il centralino telefonico, in dotazione sia al pubblico che al privato datore di lavoro, abbia più di un posto operatore, il 51% dei posti e' riservato ai centralinisti non vedenti (quarto comma, art. 3, legge 113/85).
L'applicazione di quest'ultimo punto e' regolamentata dalla circolare 4 maggio 1985, n. 65 del Ministero del Lavoro, nonche' dalla circolare 18 settembre 1985 della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la Funzione Pubblica. In esse si prevede che a numero dispari di posti operatore il 51% e' riservato ai centralinisti non vedenti, mentre a numero pari di posti operatore si deve computare il 50%. Si deve altresi' precisare che la percentuale e' rapportata al numero dei posti operatore e non agli addetti al centralino telefonico.

6.2 Esoneri dall'obbligo

"Con provvedimenti della Presidenza del Consiglio dei Ministri" - precisa l'art. 3, comma quinto, della legge 113/85 - "vengono individuati i servizi dei datori di lavoro pubblici ai cui centralini telefonici i privi della vista non possono essere adibiti ovvero possono esserlo in misura inferiore a quella indicata ...".


7 Modalità per il collocamento

7.1 Limite di età per il collocamento al lavoro

Il centralinista non vedente in possesso dei requisiti avanti descritti, puo' essere avviato al lavoro sino all'età di 55 anni (ottavo comma, art. 6 legge 113/85 e art. 3 legge regionale della Sicilia n. 60/1976); questa indicazione è in contrasto con la legge 68/99 che non prevede alcun limite di età per le assunzioni degli invalidi.

7.2 Graduatorie

Presso i Centri per l'impiego viene formata una graduatoria dei centralinisti telefonici privi della vista da avviare al lavoro ed esposta congiuntamente a un elenco dei posti di lavoro disponibili (sesto comma, art. 6 della legge 113/85 e art. 8 della legge 68/99).
La compilazione della graduatoria per l'avviamento al lavoro viene effettuata annualmente ed è predisposta dal sottocomitato disabili che di norma prevede la presenza di un componente delle associazioni maggiormente rappresentative dei disabili sul territorio di competenza.
La concessione del nulla osta per l'avviamento al lavoro viene effettuata da un "Ufficio rilascio nulla osta nominativo".

7.3 Forme di assunzione

L'assunzione da parte del settore pubblico avviene per chiamata numerica o per concorso riservato, mentre le assunzioni nel settore privato avvengono per chiamata nominativa ed e' possibile per queste ultime il passaggio diretto (comma terzo, art. 6, legge 113/85).
Dovendo quindi assumere il settore pubblico per chiamata numerica o per concorso, non e' possibile il passaggio diretto da privato a pubblico, mentre e' possibile da pubblico a pubblico, da pubblico a privato e da privato a privato.

7.4 Modalità di assunzione e avvio d'ufficio

Per le Aziende non ottemperanti, sia pubbliche che private, i Centri per l'impiego possono procedere all'avvio d'ufficio secondo tempi e scadenze citati ai commi secondo e quinto dell'art. 6 della legge 113/85.
Pertanto, un datore di lavoro privato può presentare una richiesta nominativa per l'assunzione di un centralinista non vedente ed ottenere il nulla osta relativo senza alcun problema, mentre l'ente pubblico deve avanzare una richiesta numerica; il competente ufficio avvia all'ente richiedente il primo non vedente in graduatoria e dopo un colloquio che verifichi l'idoneità dell'interessato all'assunzione può confermare la stessa o respingerla richiedendo un secondo soggetto; il centralinista non idoneo ritorna ad essere computato in elenco, mantenendo la propria posizione di graduatoria.


8 Reperimento posti di lavoro e sanzioni per le aziende inadempienti

8.1 Obblighi di denuncia di istallazione dei centralini

La legge 113/85 art. 5 comma 3 prevedeva che la SIP entro 60 giorni dall'istallazione di un centralino telefonico comunicasse agli uffici del lavoro competenti l'avvenuta istallazione. La SIP si è trasformata in Telecom, divenendo uno dei tanti soggetti privati nel mondo della telefonia e l'istallazione dei centralini è quindi, oggigiorno, a diretto appannaggio di innumerevoli aziende private che non sono tenute all'obbligo di segnalazione. Il problema dovrà essere tenuto in considerazione dalla riforma della legge 113/85, poiché, in caso contrario, numerosi posti di lavoro disponibili sfuggirebbero al controllo dell'ente incaricato alla vigilanza.

8.2 Adempimenti del datore di lavoro

Il datore di lavoro privato inoltra semestralmente all'Ufficio provinciale del lavoro un elenco di nominativi previsti dal comma 6 art.9 legge 68/99, includendo il non vedente ai fini della dimostrazione delle percentuali d'obbligo.

8.3 Sanzioni ai privati datori di lavoro

Le Aziende private non ottemperanti alle disposizioni dell'art.9 comma 6 della legge 68/99 di cui sopra sono soggette a sanzioni pecuniarie di varia entità (primo e secondo comma art. 10 legge 113/85, ribadito dal comma 1 art.15 della legge 68/99). Gli importi reperiti sono di spettanza delle singole Regioni che dovranno utilizzarli per i corsi professionali e per la trasformazione dei centralini (quarto comma, art. 10, legge 113/85).

8.4 Trasformazione centralini telefonici

L'adeguamento delle postazioni degli operatori alle esigenze dei non vedenti viene demandato alle Regioni, le quali attingono dal fondo regionale speciale derivante dalle quote di sanzione di cui al punto precedente (art. 8 legge 113/85).


9 Rapporto di lavoro e norme di tutela - Coordinamento con le discipline generali

9.1 Rinvio alle norme contrattuali

Al centralinista non vedente, secondo quanto disposto dal primo comma dell'art. 7 della legge 113/85, si applica il normale trattamento economico e normativo.
Devesi quindi fare riferimento, sia per l'aspetto salariale che normativo, ai rispettivi contratti nazionali di lavoro e contratti integrativi aziendali. La Costituzione demanda alle singole categorie di lavoratori la trattazione dei contratti di cui sopra e l'Unione Italiana dei Ciechi ha potere di intervento solo nel caso in cui le norme emanate comportino un evento discriminatorio nei confronti del cieco.

9.2 Strumenti per concorsi

Al lavoratore non vedente, sia per l'assunzione che per i concorsi interni (anche per diversa mansione), debbono essere messi a disposizione gli strumenti e l'assistenza indispensabili per sostenere le prove di esame (terzo comma, art. 7, legge 113/85).

9.3 Trasformazione centralino e altra mansione

Qualora durante l'attività lavorativa si verifichi la trasformazione del centralino o la riduzione dei posti di lavoro e non sia possibile impiegare il non vedente ad altra mansione, il datore di lavoro ha l'obbligo di mantenere in servizio lo stesso per il periodo di due anni (secondo comma, art. 7, legge 113/85).


10 Normativa generale

10.1 Assunzioni in soprannumero

In caso di completezza del ruolo organico dei datori di lavoro pubblici, i centralinisti non vedenti sono inquadrati in soprannumero fino al verificarsi della prima vacanza (art. 4, comma quarto, legge 113/85).

10.2 Compensazione territoriale

Ai datori di lavoro è concessa la possibilità di far uso della cosiddetta compensazione territoriale: una azienda può assumere un numero di centralinisti superiore alle disposizioni di legge in una determinata sede, "compensando" le carenze della stessa azienda presso altra sede.


11 Benefici economici e normativi

11.1 Indennità di mansione

La legge 397 del 3 giugno 1971, all'art. 4, istituiva l'indennità di mansione corrispondente a quella corrisposta agli operatori dipendenti dall'ASST (Azienda di Stato per i Servizi Telefonici).
Il primo comma dell'art. 9 della legge 113/85 replicava il disposto sopra citato.
Nel tempo l'importo iniziale si e' andato adeguando in base ai vari contratti di lavoro dell'ASST e per semplicità si espone un quadro riassuntivo della sua evoluzione: Decorrenza:
• Dall'1-1-1971; disposizione legislativa: Legge 3-6- 1971, n. 397; importo netto giornaliero: L. 550.
• Dall'1-1-1979, D.P.R. 18-11-1980, n. 929: L. 870.
• Dall'1-1-1980, D.P.R. 23-12-1980, n. 985: L. 1.035.
• Dall'1-8-1980, D.P.R. 23-12-1980, n. 985: per sei giorni L. 1.950; per cinque giorni L. 2.340.
• Dall'1-1-1982, D.M. 5-8-1982, n. 48306: per sei giorni L. 2.200; per cinque giorni L. 2.640.
• Dall'1-1-1987, D. Intermin. 27-7-1987: per sei giorni L. 2.485; per cinque giorni L. 2.985.
• Dall'1-2-1987, D.P.R. 18-5-1987, n. 269: per sei giorni L. 2.705; per cinque giorni L. 3.246.
• Dal 1-4-1992, Circolare ministeriale n. 161778: sei giorni lordo L. 7.290 (€3,76) maggiorato del 20% per cinque giorni L. 8.748 lordi (€4,51).


E' doveroso fornire alcune informazioni sull'indennità di mansione e precisamente:
• dal 1992 l'indennità viene corrisposta al lordo;
• l'indennità di mansione e' pensionabile, e valida per il calcolo della misura della pensione;
• l'indennità viene corrisposta per ogni giorno di effettiva presenza, ivi presenti i congedi ordinari;
• nel caso di malattia professionale, l'indennità di mansione viene ugualmente corrisposta;
• l'indennità è dovuta inoltre ai dipendenti che frequentano corsi professionali tenuti dall'Amministrazione di appartenenza, ai dipendenti in permesso per motivi sindacali, limitatamente al numero massimo di 4 giornate mensili, ai dipendenti donatori di sangue per la sola giornata di donazione; al personale assente dall'ufficio perché convocato dall'amministrazione per esigenze di servizio.
• la misura dell'indennità viene ridotta del 50% qualora l'orario di lavoro sia inferiore alla metà dell'orario d'obbligo.


12 Vigilanza

12.1 Vigilanza generale

La vigilanza del pieno rispetto delle norme più volte citate inerenti il collocamento, le modalità e gli obblighi, e' demandata al Ministero del Lavoro che la esercita per mezzo dell'Ispettorato del Lavoro (primo comma dell'art. 11 della legge 113/85).

12.2 Titolarità dell'UIC di rappresentanza

Qualora nell'iter di assunzione del centralinista non vedente, nonostante l'obbligo di legge, si debba adire la via legale, si rammenta che, oltre all'interessato, l'Unione Italiana dei Ciechi ha titolo di intervento in base all'art. 3 della legge 778/1960 (ribadito dal comma 3 art.1 della Legge 68/99), che stabilisce: "... il centralinista cieco ... o l'Unione Italiana Ciechi possono adire tanto la via amministrativa quanto la via giurisdizionale in caso di mancata assunzione del centralinista stesso da parte delle Pubbliche Amministrazioni, degli Enti Pubblici e delle Aziende Statali".
A tal proposito, si rammenta che le Sezioni Provinciali UIC hanno l'obbligo di tutelare i diritti dei centralinisti disoccupati utilizzando la suddetta legittimazione che pone la nostra Associazione in una particolare condizione privilegiata.


13 Contratti collettivi nazionali di lavoro

I contratti sono innumerevoli e sovente supportati da specifici contratti integrativi. Viene spesso richiesto all'Unione Ciechi di intervenire nel merito, ma questo è fattibile soltanto nel momento in cui nasca una situazione che discrimini il non vedente in quanto tale.
La tutela del non vedente in quanto lavoratore, invece, come quella di tutti i lavoratori in genere, è demandata dalla Costituzione alle organizzazioni sindacali. E' suggeribile quindi che ogni lavoratore non vedente, all'insegna del processo di piena integrazione nel proprio tessuto lavorativo, partecipi all'attività sindacale affinché le proprie problematiche siano raccolte e possibilmente risolte.


14 Idoneità del posto di lavoro

Le caratteristiche di igiene e sicurezza degli ambienti di lavoro sono garantite da tempo nel nostro paese dalle norme contenute nei D.P.R. 547/55 e 303/56 e successivamente dal D.Lgs. 626/94 e dal D.Lgs 242/96. Si considerano luoghi di lavoro tutti quelli destinati a contenere i posti di lavoro ed ogni altro luogo, ove si accede anche saltuariamente, quali locali idonei ad interventi di ordinaria amministrazione.
Il D.Lgs 626 del 19/9/1964 ha previsto l'istituzione di una figura eletta dai lavoratori preposta al controllo e alla vigilanza delle norme attuative previste per il posto di lavoro. Tale figura è chiamata RLS (Rappresentante lavoratori sicurezza). E' opportuno precisare quindi che le rimostranze inerenti l'ambiente di lavoro in cui operano i centralinisti non vedenti devono essere manifestate esclusivamente al soggetto sopra indicato.


15 Permessi speciali di natura assistenziale

Il 5 febbraio 1992 è stata promulgata la legga 104 "Legge quadro per l'assistenza e l'integrazione sociale e i diritti della persona handicappata" la quale all'art.33, comma 6 prevede che per tutti i portatori di handicap in stato di gravità è consentito di usufruire di un permesso retribuito di 2 ore giornaliere o di 3 giorni mensili. Si intende per portatore di handicap in stato di gravità quel soggetto che ha una grave difficoltà nella deambulazione quotidiana. Per quanto riguarda i minorati della vista, sono considerati in stato di gravità coloro che hanno un residuo visivo inferiore a 1/20 in entrambi gli occhi anche con eventuale correzione. Tale comma prevede inoltre che il soggetto portatore di handicap ha diritto di scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio e non può essere trasferito ad altra sede senza il suo consenso.
Per la fruizione dei diritti sopra citati è necessario l'ottenimento del certificato di stato di gravità rilasciato dalla ASL competente. L'8 marzo 2000 è stata approvata la legge 53 "Disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità, per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle città" che all'art 19 e 20 richiama i benefici previsti dalla legge 104, inserendo alcuni elementi di maggior favore per quanto riguarda la fruizione di questi benefici. La norma nel tempo ha assunto notevole complessità con l'emanazione di svariate circolari applicative degli enti coinvolti: per le implicazioni che essa comporta è quindi opportuno che ogni situazione sia analizzata in modo specifico.


16 Problemi attuali e prospettive future

16.1 Problemi attuali

Chi ha avuto la bontà di scorrere l'intero testo avrà potuto riscontrare che le leggi specifiche in favore dei non vedenti (in particolare la legge 113/85) entrano in conflitto con la recente norma inerente il lavoro e l'integrazione nel tessuto sociale dei disabili (legge 68/99).
L'art. 1 comma 3 della legge 68/99 prevede il mantenimento di tutte le leggi speciali a favore dei non vedenti e dei sordomuti. Qualora si riscontrassero norme in contrasto tra loro deve essere applicato il principio ormai consolidato del maggior favore. Premesso quanto sopra, è comunque indispensabile che la nostra associazione provveda a modificare la legge 113/85 integrandola con alcune delle leggi che sono state in seguito emanate e di cui in appresso ne viene fornita specifica:
a) La Legge 144 del 17 maggio 1999 art. 45 comma 12 e successivo D.Lgs del gennaio 2000 (Decreto Salvi) individua tre nuove figure professionali: 1) addetti alle pubbliche informazioni, 2) addetti al telemarketing e banche dati, 3) addetti al telesoccorso. La legge prevedeva che le Regioni organizzassero i corsi per queste figure e istituissero i relativi albi regionali, ma a tutt'oggi nessuna Regione ha provveduto a tal proposito.
b) La legge 68/99 "Norme per il diritto al lavoro delle persone disabili", pur recependo e confermando le leggi precedenti relative all'inserimento dei non vedenti, manifesta alcune lacune per quanto concerne l'individuazione dei posti di lavoro. Ad esempio, Il venir meno della SIP, la quale era obbligata a segnalare l'istallazione di nuovi impianti telefonici, impedisce il monitoraggio immediato della situazione dei posti vacanti.
c) Con La legge 138/2001 "Classificazione e quantificazioni delle minorazioni visive e norme in materia di accertamenti oculistici" i soggetti non vedenti con un residuo perimetrico binoculare inferiore al 30% vengono parificati ai decimisti e quindi rientrano fra coloro che hanno titolo ad ottenere i benefici previsti dalla legislazione vigente.

16.2 La formazione del centralinista

Un altro problema improcrastinabile concerne la qualità della formazione professionale dei centralinisti non vedenti. Oggigiorno viene richiesta una preparazione sempre più specifica, l'uso di strumenti informatici e la necessitò di comunicare non più esclusivamente entro il territorio nazionale, bensì a livello europeo. Ne consegue quindi che la conoscenza di più lingue internazionali, così come il corretto utilizzo dell'informatica, debbano divenire elementi indispensabili della formazione del centralinista non vedente.

16.3 Nuova definizione di linea telefonica

Un altro aspetto critico è costituito dalla definizione del concetto di linea telefonica: l'evoluzione che ha subito il sistema della telefonia negli ultimi quindici anni ha mutato sensibilmente il vecchio principio; codificare il concetto più attuale di linea telefonica e definire con precisione il momento dal quale discende l'obbligo dell'assunzione sono necessità improcrastinabili.
Abbiamo soltanto accennato ad alcuni dei problemi più rilevanti, ma diversi altri sarebbero da prendere in considerazione dato che la società, al giorno d'oggi, ci pone innanzi a sfide continue.
 
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